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Rendiconto per cassa ETS: nuove semplificazioni.
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Rendiconto per cassa ETS: nuove semplificazioni.
La Circolare n 67/2024 del Lavoro, pubblicata sulla G.U. n. 168 del 19 luglio 2024, fornisce istruzioni pratiche sulle novità introdotte dalla Legge 4 luglio 2024, n.104, attraverso la previsione contenuta nell’ articolo 4, ad alcuni articoli del Codice del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n.117.
La chiave di volta della nuova disciplina contabile degli ETS risiede nelle modifiche alla disciplina del bilancio degli ETS, contenuta nell’articolo 13 del Codice. La facoltà del ricorso al
rendiconto per cassa, originariamente riconosciuta dal comma 2 agli ETS aventi entrate inferiori ad € 220.000,00, conosce da un lato l’innalzamento del limite dimensionale ad € 300.000,00 e dall’altro il restringimento della platea dei destinatari ai soli ETS privi di personalità giuridica. Conseguenzialmente, gli enti dotati di personalità giuridica, che superino la soglia di € 60.000,00 annui di entrate di cui al successivo comma 2 -bis, saranno tenuti ad adottare il bilancio di esercizio, costituito, ai sensi del comma 1, dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. La modifica obbedisce alla necessità di contemperare due diverse esigenze, entrambe ritenute meritevoli: da un lato assicurare ad un maggior numero di ETS la possibilità di optare per una struttura dei documenti di bilancio semplificata; dall’altro garantire da parte degli enti con personalità giuridica, operanti in un regime di autonomia patrimoniale perfetta, la conoscibilità della consistenza del patrimonio e conseguentemente della capacità dell’ente di fare fronte – esclusivamente con esso – alle obbligazioni assunte, informazione questa rilevante per gli associati, i terzi (creditori, potenziali donatori) e gli uffici del Runts. L’innalzamento per legge delle soglie al di sotto delle quali è consentito il ricorso al rendiconto di cassa non impedisce naturalmente agli amministratori di optare comunque per il bilancio di esercizio ex art. 13, comma 1, qualora lo ritengano maggiormente adeguato alle caratteristiche ed esigenze dell’ente e dei suoi stakeholders, secondo quanto già espresso nella precedente nota n.17146 del 15.11.2022.
Il medesimo articolo 4 della citata legge n. 104/2024 ha aggiunto all’articolo 13 del Codice il comma 2 -bis, con il quale è stata introdotta la possibilità per tutti gli ETS aventi entrate non
superiori ad € 60.000,00 di utilizzare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, che riporti l’indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata. A tal fine, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 13, dovrà essere approntato un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, che va ad aggiungersi ai modelli già in uso, adottati con il citato D.M. n.39/2020. Considerate le ridotte dimensioni delle entrate annue di tali enti, il legislatore, come si evince dal dato letterale della norma, che utilizza una formulazione onnicomprensiva, ha ritenuto di far prevalere le esigenze di semplificazione, alla base dell’intervento normativo. Ciò significa che al di sotto di tale limite dimensionale il modello per cassa potrebbe essere utilizzato (si tratta comunque di una scelta rimessa alla responsabilità degli amministratori, come già chiarito nella citata nota direttoriale del 15.11.2022) anche da parte di ETS dotati di personalità giuridica: la ratio semplificatoria sarebbe infatti smentita da una diversa lettura che circoscrivesse l’utilizzo del rendiconto per cassa “aggregato” ai soli enti non personificati.
I nuovi limiti dimensionali troveranno applicazione a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
citata legge n. 104/2024, in ragione dell’impraticabilità o, comunque dell’estrema onerosità gestionale del passaggio da un regime contabile all’altro in pendenza di esercizio ed in coerenza del
criterio temporale espresso nel D.M. 5 marzo 2020, n. 39, di adozione della modulistica dei bilanci degli ETS. A tale riguardo, giova ricordare che il predetto decreto ministeriale sulla modulistica chiarisce come l’individuazione del regime contabile di riferimento, (obbligo di utilizzo del bilancio per competenza economica o facoltà di redazione del bilancio secondo il principio di cassa) debba essere effettuata sulla base del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti nell’esercizio precedente.
Pertanto, agli ETS il cui esercizio finanziario coincide con l’anno solare, la nuova disciplina si applicherà a partire dal bilancio relativo all’anno 2025, tenendo in considerazione il volume
complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti nell’esercizio 2024; questo significa che un ente che realizzi nell’anno 2024 componenti economiche pari ad
esempio ad € 280.000,00 e non sia dotato di personalità giuridica potrà redigere il bilancio dell’annualità 2025 nella forma del rendiconto per cassa. Coerentemente con quanto detto, per un
ETS il cui esercizio non coincida con l’anno solare e inizi, ad esempio, il 1° settembre, o comunque in altra data del 2024 successiva all’entrata in vigore delle disposizioni (3 agosto 2024) le nuove disposizioni troveranno applicazione già a partire dal bilancio 2024 -2025, sulla base delle risultanze di bilancio dell’esercizio finanziario 2023-2024. Per gli ETS il cui esercizio abbia avuto inizio il 1° luglio, i nuovi limiti si applicheranno, invece, a partire dal bilancio 2025-2026, avendo come riferimento le risultanze tratte dal bilancio dell’esercizio finanziario 2024-2025, in considerazione del fatto che le disposizioni in esame sono entrate in vigore in data successiva all’apertura dell’esercizio 2024-2025.
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