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Legge di Bilancio 2025.

Contabilità
1. Acconto IVA 2023
2. Legge di Bilancio 2024
3. Legge di Bilancio 2024: aumento aliquote IVIE e IVAFE.
4. Certificazione unica 2024: invio entro il 18 marzo.
5. Dichiarazione dei redditi 2023: presentazione tardiva entro il 28.02.2024.
6. Conguaglio dell’Imu 2023, versamenti entro il 29 febbraio.
7. Le principali misure del Decreto Milleproroghe.
8. Riforma dello sport in ambito fiscale/contributivo.
9. Dichiarazione IVA 2024: invio entro il 30 aprile.
10. Le cause di esclusione modelli ISA 2024 per l’anno d’imposta 2023.
11. Decreto “Adempimenti”.
12. Le nuove sanzioni per le dichiarazioni iva.
13. Contributi Enasarco: scadenza 20 maggio per la I^ rata 2024.
14. Escluse dalla tassazione le quote per tesseramento e attività per le APS.
15. Ferie non godute in scadenza il 30 giugno, diritti e tempi di fruizione.
16. Sponsorizzazioni sportive, via alle richieste del credito d’imposta.
17. Diritto Camerale 2024: il pagamento slitta al 31 luglio.
18. Rimanenze di magazzino: le novità con la Legge di bilancio 2024
19. Bilanci ETS: novità per il deposito.
20. Rendiconto per cassa ETS: nuove semplificazioni.
21. Sanzioni tributarie: come vengono ridotte dal 1° settembre.
22. Adempimento collaborativo, istruzioni per il ravvedimento operoso.
23. Invio dati Sistema Tessera Sanitaria 1° semestre 2024 entro il 30.09.
24. Patente a crediti per i cantieri edili: come richiederla dal 1° ottobre.
25. Codici tributo per il ravvedimento del CPB.
26. Controlli sui corrispettivi: dal 2026 obbligo di collegamento telematico tra POS e scontrini.
27. Legge di Bilancio 2025.

La legge di Bilancio 2025 è stata approvata in via definitiva. Nella seduta di sabato 28 dicembre 2024, il Senato della Repubblica ha infatti approvato, in prima lettura e senza modifiche, il testo del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027″ che era stato approvato dalla Camera dei deputati venerdì 20 dicembre.

Di seguito alcune delle novità:

Interventi sulle aliquote su Irpef e sui redditi di lavoro dipendente:

In primo luogo, la legge di Bilancio 2025 stabilizza il passaggio da quattro a tre aliquote Irpef (23, 35 e 43 per cento), già previsto, in deroga alla disciplina del Tuir, per l’anno 2024 dal Dlgs n. 216/2023, e l’ampliamento della cosiddetta “no tax area” fino a 8.500 euro previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni assimilati, già introdotto per il 2024 anch’esso dal decreto n. 216/2023, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati. L’ampliamento viene effettuato modificando da 1.880 a 1.955 euro la detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15mila euro prevista dal Tuir (articolo 13 comma 1 lettera a)) e adeguando conseguentemente l’importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell’anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia. Inoltre, ai fini della riduzione del cuneo fiscale dall’anno d’imposta 2025, in favore dei contribuenti con redditi da lavoro dipendente inferiori a 20mila euro (rapportati all’intero anno) è riconosciuto un bonus, calcolato per classi dal 7,1% al 4,8% in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, che non concorre alla formazione del reddito, mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20mila e 40mila euro è riconosciuto un contributo, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32mila euro, e di importo decrescente per redditi da 32mila euro in su, che si azzera alla soglia dei 40mila euro. I contributi sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta, che recupereranno gli importi erogati tramite compensazione.

Limiti alle detrazioni fiscali:

La legge di Bilancio 2025 introduce nel Tuir il nuovo articolo 16-ter, che prevede una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75mila euro, parametrata in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Sono previste alcune esclusioni dal calcolo del limite, come le spese sanitarie detraibili in base all’articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir, le somme detraibili in quanto investimenti in start-up (articoli 29 e 29-bis Dl n. 17/2012) e in PMI innovative (articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, Dl n. 3/2015), mentre per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici o per altri casi di detrazione ripartita in più annualità viene specificato che rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono esclusi dal computo anche gli interessi passivi e altri oneri detraibili previsti all’articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 e le rate delle spese per interventi edilizi detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Novità riguardanti le detrazioni per familiari a carico:

Cambia la detrazione per figli a carico, che si prevede possa applicarsi esclusivamente per figli di età inferiore a 30 anni, salvo disabilità accertata. Nel dettaglio, il comma 11, lettera a), n. 1), modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c) primo periodo del Tuir, prevedendo che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico sia riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992.

Inoltre, viene limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli, pari a 750 euro (comma 11, lettera a), n. 2) per ciascun ascendente convivente, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione. Viene, inoltre, esclusa la spettanza delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

Modifiche al regime forfetario:

Per il 2025 viene aumentato da 30mila a 35mila euro il limite entro il quale possono avvalersi del regime forfettario (articolo 1, commi 54-89 della legge n. 190/2014) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Assegnazione agevolata beni ai soci:

Viene riproposta la possibilità di versare un’imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnate o ceduta da parte delle società commerciali ai soci, introdotta dall’articolo 1, commi da 100 a 105 n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). L’imposta, da versare entro il 30 settembre 2025 in due rate, è pari all’8% (pari al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei  beni. Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025. Viene prevista la riduzione dal 3 all’1,5 per cento dell’aliquota dell’imposta di registro eventualmente applicabile a dette assegnazioni o cessioni e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici:

Viene anticipata al 1° gennaio 2025 la riduzione dal 36% al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, già prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033. Restano esclusi gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Viene stabilita, inoltre, una rimodulazione dei termini di fruizione e delle aliquote di detrazione, di maggior vantaggio per le abitazioni principali, e delle percentuali di detrazione relative all’eco-bonus (con esclusione dalla detrazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili), al bonus per interventi di riqualificazione edilizia ed al sisma-bonus. Riguardo all’eco-bonus, viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% (50% per le abitazioni principali) delle spese sostenute nell’anno 2025 e 30% (36% per le abitazioni principali) delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Stesse percentuali anche per la detrazione relativa agli interventi di riqualificazione edilizia, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare e con esclusione dalla detrazione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Infine, analoghe percentuali anche per il sisma-bonus.

Stabilita, inoltre, la proroga della detrazione per l’acquisto anche nel 2025 di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, con lo stesso limite di spesa detraibile di 5mila euro previsto per il 2024. Anche se non si tratta di una misura fiscale, per completezza sul tema aggiungiamo che ai commi da 107 a 110 viene previsto un “bonus elettrodomestici” per il 2025, che consiste in un contributo fino a 100 euro (200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25mila euro) per l’acquisto di un elettro­domestico ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotto nel territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodo­mestico sostituito.

Si interviene, infine, anche sulla disciplina del Superbonus: in particolare, la detrazione del 65%, prevista dall’articolo 119 comma 8-bis, primo periodo, del Dl n. 34/2020 per le spese sostenute nell’anno 2025, spetta esclusivamente per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini
b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini
c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Inoltre, viene riconosciuta la possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.

Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci:

Viene esteso il meccanismo di inversione contabile (o reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una autorizzazione, per cui si prevede che, in attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di tre anni, per una soluzione per cui il pagamento dell’Iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione.

Ires agevolata al 20% :

IRES agevolata al 20% (rispetto al 24 per cento) per il solo periodo d’imposta 2025, ai soggetti indicati dall’articolo 73 comma 1 lettere a), b) e d) del Tuir) al ricorrere di determinate condizioni, tra le quali rileva la destinazione a riserva dell’80% degli utili d’esercizio in corso al 31 dicembre 2024  e la destinazione di almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti beni strumentali Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Previsti inoltre altri requisiti legati, tra l’altro, al numero di unità lavorative e a nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. La norma dettaglia inoltre i casi di decadenza e di esclusione dall’agevolazione.

Queste alcune delle principali novità della Legge di Bilancio 2025.

 

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