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Gestione separata per architetti e ingegneri: novità dalla Corte costituzionale.

La sentenza n. 55/2024 della Corte Costituzionale  rappresenta un punto  significativo per gli ingegneri e gli architetti riguardo all’iscrizione alle gestioni  previdenziali.

 In particolare si afferma l’illegittimità costituzionale  della norma che impone sanzioni civili per l’omessa iscrizione alla Gestione separata INPS per il periodo anteriore all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (15 luglio 2011) contenuta al comma 12 dell’art. 18 del DL 98/2011.

La questione era stata posta con l’ordinanza del 24 luglio 2023  dalla Corte di cassazione dove veniva  illustrato in particolare il caso dell’obbligo di un professionista di iscriversi presso la Gestione separata INPS e di versare i relativi contributi, in relazione all’attività libero-professionale di ingegnere svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente,   per il quale era stato condannato al pagamento delle sanzioni per evasione contributiva

La giurisprudenza di legittimità a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 dicembre 2017, n. 30344)  aveva statuito che  gli ingegneri e gli architetti,  iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria  per lo svolgimento di lavoro subordinato e che non possano conseguentemente iscriversi alla Cassa previdenziale di categoria,  fossero comunque tenuti ad iscriversi alla Gestione separata costituita presso l’INPS.

Con la recente sentenza, la Corte Costituzionale riconosce il legittimo affidamento dei professionisti che, basandosi sull’interpretazione giurisprudenziale restrittiva precedente, avevano omesso di iscriversi alla Gestione separata INPS.

La Corte ha considerato  dunque ingiusta  la  situazione in cui ingegneri e architetti, a causa di impegni professionali multipli, potevano trovarsi contemporaneamente iscritti a forme di previdenza obbligatoria diverse da Inarcassa, come ad esempio la cassa previdenziale per lavoratori dipendenti (gestita dall’INPS)   e per la confusa situazione normativa e interpretazioni giurisprudenziali  potevano essere soggetti all’applicazione di sanzioni per l’omessa iscrizione alla Gestione separata dell’INPS per periodi precedenti alla chiarificazione della normativa.

 

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