Dal 1° aprile è operativa la nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore lo scorso…
Fatturazione Elettronica 2025: Nuove Specifiche e Chiarimenti sul Codice TD29.
Il 31 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove specifiche tecniche 1.9 per la fatturazione elettronica, che saranno applicabili dal 1° aprile. Analizziamo le novità relative all’omessa o errata fattura e al nuovo codice “TD29”.
In contemporanea con l’entrata in vigore delle nuove specifiche, il 1° aprile 2025 è stata aggiornata anche la guida dell’Agenzia delle Entrate (ADE) sulla fatturazione elettronica, con importanti chiarimenti.
1) Omessa o irregolare fattura: il nuovo TD29 è una mera comunicazione
Per semplificare il processo di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli utenti una serie di servizi gratuiti per la predisposizione, trasmissione, consultazione e conservazione delle fatture elettroniche.
I principali strumenti messi a disposizione per la predisposizione delle fatture elettroniche sono:
-
Una procedura web, che permette non solo di preparare, ma anche di trasmettere le fatture elettroniche.
-
Un software per PC disponibile con la guida specifica.
-
Un’App denominata “Fatture”, disponibile su IOS e Android.
Dal 1° aprile 2025 sono operative le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica inviata allo SdI (Sistema di Interscambio), che l’Agenzia delle Entrate ha diffuso già a gennaio. Tra le novità più rilevanti c’è l’introduzione del tipo documento “TD29”, che consente al cessionario o committente di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare emissione della fattura.
In particolare, lo schema XSD della fattura ordinaria è stato aggiornato per l’introduzione di questo nuovo tipo di documento, TD29, da utilizzare per comunicare l’omessa o irregolare fatturazione.
Secondo le nuove specifiche, dal 1° aprile 2025, il cessionario o committente è tenuto a inviare un file XML attraverso lo SdI con codice “TD29”. La guida dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il TD29 è una mera comunicazione e non costituisce un’autofattura, come accadeva in passato per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, data in cui sono entrate in vigore le novità sulle sanzioni previste dal Decreto Legge n. 87/2024.
L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che il documento con codice TD29 non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposta, nel senso che non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto.
2) Omessa o irregolare fatturazione: gli ultimi chiarimenti dell’ADE
Durante l’edizione di Telefisco 2025, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a dubbi riguardanti l’omessa o irregolare fatturazione, in particolare per le operazioni effettuate durante il periodo di transizione che ha visto l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 87/2024.
In particolare, l’articolo 6, comma 8, del Decreto Legislativo n. 471/1997 punisce il cessionario/committente che non adempie agli obblighi di regolarizzazione e comunicazione in caso di omessa o irregolare fatturazione.
Nel caso di omessa fatturazione, le nuove disposizioni prevedono:
-
Prima delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 87/2024, il cessionario/committente era obbligato a emettere autofattura entro trenta giorni dalla scadenza dei quattro mesi dall’operazione, previo pagamento dell’imposta.
-
Dopo le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 87/2024, il cessionario/committente ha novanta giorni di tempo dal termine entro cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa per comunicare l’omissione all’Agenzia delle Entrate.
È importante notare che la violazione commessa dal cessionario/committente è strettamente legata alla violazione di omessa fatturazione commessa dal cedente/prestatore.
La violazione punita dall’articolo 6, comma 8, non può essere configurata se non si è verificata l’omissione da parte del cedente/prestatore.
Infine, la nuova normativa, come disposto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 87/2024, si applica solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi. Pertanto, per determinare la disciplina applicabile, è necessario fare riferimento alla data in cui è stata commessa la violazione da parte del cedente/prestatore.
Se hai dubbi, contattaci via mail a segreteria@capitaladvisory.net oppure chiamaci al numero +39 06 8088554.
Non accontentarti: rimani aggiornato e seguito come una grande impresa con il supporto professionale di Capital Advisory.