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Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati: pubblicato in GU il decreto 132 del 2 aprile 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2024 il decreto 132 del 2 aprile 2024 che definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito di imposta, di cui all’articolo 1, dal comma 686 al comma 690, della legge di bilancio 2023, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all’agevolazione, in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio
La dotazione complessiva è di 10 milioni di euro: le risorse destinate alla concessione del credito d’imposta, sono pari a euro 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Soggetti beneficiari e spese ammissibili
L’agevolazione è rivolta a tutte le imprese che, alla data di presentazione dell’istanza sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” presso il Registro delle imprese e che hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.
Sono ammissibili all’agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all’acquisto di:
a) prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
– gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
– gli imballaggi in legno non impregnati;
c) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio;
e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro
Ai fini del riconoscimento del credito, le spese sostenute devono essere oggetto di apposita attestazione resa dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale o da un professionista abilitato.
Modalità di accesso all’agevolazione
Per accedere all’agevolazione di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un’apposita istanza, contenente i dati e le informazioni di cui, esclusivamente per via telematica, entro sessanta giorni dall’attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), comunicata attraverso la sezione news del medesimo sito istituzionale.
Il Ministero, per ciascuno degli stanziamenti annuali (2024 e 2025), disporrà l’apertura della finestra temporale, con apposita comunicazione sulla sezione news del proprio sito istituzionale, relativa:
- all’anno 2024, avente ad oggetto le spese sostenute nel corso dell’anno 2023
- all’anno 2025, avente ad oggetto le spese sostenute nel corso dell’anno 2024
Agevolazione concedibile
L’agevolazione è concessa ed è fruita sotto forma di credito d’imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate.
L’agevolazione massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell’ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, non può eccedere l’importo annuale di 20.000,00 euro.
L’agevolazione è concessa, previa apposita istruttoria.
Modalità di fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione.
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