Ravvedimento speciale senza nuovi adempimenti per chi, entro il 31 ottobre, ha aderito al concordato preventivo biennale.…
Concordato preventivo Forfettari.
Con la pubblicazione del D.Lgs n°13/2024 e delle istruzioni di compilazione del modello Redditi PF 2024, è quasi del tutto definito il percorso operativo che attiverà il concordato preventivo biennale anche per i contribuenti in regime forfettario.
Per tali soggetti, per il solo periodo di imposta 2024, l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.
Nei fatti, il concordato preventivo avrà solo carattere sperimentale per i forfettari. Successivamente sapremo se il nuovo istituto fiscale diventerà quale strumento permanente anche per i soggetti in parola.
Detto ciò, a oggi è possibile fissare le più importanti scadenze nel rispetto delle quali il forfettario potrà arrivare all’accettazione della proposta di concordato preventivo.
L’art.7 del decreto delegato n°13 del 2024 individua l’ambito applicativo del concordato preventivo biennale.
Il primo riferimento è agli esercenti impresa, arti o professioni.
Per l’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Nei fatti, l’applicazione del concordato riguarda tutti i titolati di partita Iva. Anche in forma societaria. Società di capitali, di persona, poco importa.
Tuttavia, per i contribuenti in regime forfettario viene espressamente previsto che il concordato, per il solo periodo di imposta 2024, è limitato, in via sperimentale, a una sola annualità.
Ciò vuol dire che il reddito che l’Agenzia delle entrate individuerà rispetto al contribuente in regime forfettario è riferito a una sola annualità. Non due come previsto per gli altri contribuenti.
Dunque, il Fisco proporrà un accordo sul reddito 2024, sulla base di questo dovrà essere versata l’imposta sostitutiva che normalmente paga chi è in forfetario.
Il forfettario può accettare la proposta di CP con il quadro LM. Sull’eventuale reddito prodotto in più rispetto a quello oggetto di accordo non si dovranno pagare imposte. Ciò non toglie che sarà comunque possibile decidere di pagare i contribuenti previdenziali INPS sul maggior reddito prodotto.
In fase di compilazione del quadro LM, il forfetario deve attestare di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione previste dalla riforma fiscale sul concordato.
Così ad esempio con il quadro LM attesterà che:
- l’attività oggetto di “CP” non è iniziata nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
- che ha presentato la dichiarazione dei redditi in tutti e tre (o meno se l’attività è iniziata da meno tempo)) dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- non è stato condannato per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del con- cordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- ecc.
La formulazione della proposta di concordato fatta dal Fisco richiede la partecipazione del contribuente. Anche per il tramite del proprio consulente di fiducia (intermediario abilitato).
Infatti, il contribuente è tenuto a comunicare alcune specifiche informazioni.
A tal fine, entro il 1° aprile di ciascun anno, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato. Con un provvedimento saranno individuate le modalità e i dati da comunicare al Fisco.
Per il 2024 i programmi informatici saranno resi disponibili entro il 15 giugno.
La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate:
- in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e
- comunque nel rispetto della sua capacità contributiva.
Per una disamina più approfondita della procedura si rimanda al nostro approfondimento Riforma fiscale. Ufficiale il concordato preventivo biennale per i forfettari (decreto in Gazzetta Ufficiale)
Una volta formulata la proposta, sarà possibile aderire tramite il quadro LM entro il 15 ottobre. Tale scadenza, rispetto al 2024, coinciderà con il termine per inviare il modello Redditi. Dal 2025 si passa al 30 settembre.
A ogni modo, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
In base alle scadenze richiamate fin qui, è lecito chiedersi quali siano gli impatti rispetto ai termini ordinari per versare saldo e primo acconto delle imposte che di norma scadono:
- al 30 giugno, saldo e primo acconto;
- al 30 novembre, il 2° acconto ( o unico acconto).
Ebbene, per l’anno d’imposta 2024, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra: l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Inoltre, sia per i soggetti ISA effettivi che per i forfettari, saldo e primo acconto potranno essere versati entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.
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