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TERZO SETTORE: LAVORO AUTONOMO E RETI – MODIFICHE AL CTS
Il 25 giugno in Senato si è approvato il DDL “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, e l’articolo 4 riguarda proprio il Codice di Terzo Settore e semplificazione per gli ETS.
Tra queste si modifica la lettera g) nell’art. 36 del CTS portando al venti per cento del numero degli associati la percentuale (attualmente fissata al cinque per cento) di lavoratori che può essere impiegata per lo svolgimento dell’attività di interesse generale o per il perseguimento delle finalità delle associazioni di promozione sociale, salvaguardando espressamente il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, del codice del Terzo settore, relativamente alla prevalenza delle attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Inoltre alla lettera h) si è introdotto un comma 2-bis nell’articolo 41 del sulle reti associative che dispone che, se successivamente all’iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 dell’art. 41 CTS o, con riferimento alle reti operanti nel settore della protezione civile, a quello stabilito nell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 122, esso debba essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
superato tale termine, la rete associativa è cancellata dal RUNTS.
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