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Rapporto aziendale sulla parità di genere: è possibile inviarlo fino al 30 aprile
Norme riguardanti il Rapporto Biennale della Parità di Genere
Con il Decreto interministeriale del 29 marzo 2022 sono state stabilite le procedure operative per redigere il rapporto biennale relativo alla distribuzione lavorativa tra i sessi nelle aziende con più di 50 dipendenti.
Si ricorda che questo obbligo era stato istituito dal Codice delle pari opportunità (decreto legislativo 198/2006), recentemente emendato dalla legge 162/2021 e poi prorogato dal decreto interministeriale di cui sopra.
Si ricorda che il rapporto di parità è un requisito indispensabile per partecipare alle gare d’appalto per gli investimenti pubblici finanziati dal PNRR (decreto-legge Semplificazioni n. 77/2021).
Chi è Soggetto al Rapporto di Parità di Genere
Per implementare effettivamente il principio di parità nei luoghi di lavoro, come prescritto dalla legislazione europea (articolo 157 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea TFUE), è stato stabilito che il rapporto biennale sia obbligatorio per tutte le aziende con più di 50 dipendenti. Per quelle più piccole, la redazione resta facoltativa.
Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente attraverso il portale dedicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accessibile tramite il sito https://servizi.lavoro.gov.it. Per l’accesso è richiesto l’autenticazione tramite SPID.
Per quanto riguarda il rapporto relativo al periodo 2020-2021, le informazioni si riferivano alla situazione al 31 dicembre 2019, e la scadenza per l’invio era stata prorogata al 14 OTTOBRE 2022.
In futuro, la data di scadenza sarà il 30 aprile dell’anno successivo al termine di ogni biennio. Una volta completata la procedura online, verrà rilasciata una ricevuta che attesta la corretta compilazione del rapporto. Una copia del rapporto, insieme alla ricevuta, deve essere inviata anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
Finalità del Rapporto di Parità di Genere
Sulla base dei dati forniti nel rapporto, conformi agli standard minimi, le aziende potranno richiedere ai certificatori autorizzati la certificazione di parità. Questo attestato conferma che la situazione aziendale soddisfa alcuni requisiti minimi stabiliti dalla prassi UNI pdr 125-2022.
La certificazione offre vari vantaggi, tra cui:
- un punteggio aggiuntivo per vincere gare d’appalto nel contesto del PNRR o del PNC (articolo 47 del Dl 77/2021),
- meccanismi di premialità negli appalti pubblici,
- agevolazioni contributive.
Va sottolineato che il D. Lgs 105 del 2022, che recepisce la direttiva UE 1592 del 2022 sulla conciliazione tra vita lavorativa e familiare, prevede che le violazioni delle norme a tutela della genitorialità, individuate nei due anni precedenti la richiesta di certificazione di parità, comportino l’impossibilità di ottenerla.
Struttura del Rapporto di Parità di Genere
I dati da inserire includono:
- il numero di lavoratori impiegati distinti per sesso, con indicazione delle retribuzioni iniziali, l’inquadramento contrattuale e le mansioni svolte da ciascun dipendente,
- l’ammontare complessivo delle retribuzioni erogate, delle componenti accessorie del salario, delle indennità e dei bonus,
- modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali,
- informazioni sui processi di selezione
- misure adottate dall’azienda per conciliare vita e lavoro.
Come previsto dalla normativa, i consiglieri regionali per la parità riceveranno un codice identificativo per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di elaborare i risultati e trasmetterli alle autorità competenti, ovvero le sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, i consiglieri nazionali per la parità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché all’ISTAT e al CNEL.
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