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Presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti IRES nel 2024 – Nuova scadenza
L’art. 2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 prevede che per i soggetti IRES il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi è l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Tale scadenza è stata modificata con l’entrata in vigore del decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, all’articolo 38, comma 1 che indica, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, che la nuova scadenza prevista risulta essere il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Riepiloghiamo di seguito quali saranno quindi le nuove scadenze per i diversi soggetti IRES:
- società di capitali con periodo di imposta coincidente con l’anno solare: la nuova scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi per le società di capitali che chiudono il bilancio per il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, (31 dicembre 2023), è il 15 ottobre 2024.
- società di capitali con periodo di imposta con chiusura infrannuale: per quanto riguarda invece le società con chiusura del bilancio infrannuale, la scadenza ordinaria per la presentazione della dichiarazione dei redditi è l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. La modifica del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, prevede una proroga della scadenza al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Schema esemplificativo:
Tipo di Società | Nuova scadenza | Esempio |
Società con chiusura bilancio al 31 dicembre | 15 ottobre 2024 | Periodo di imposta 1 gennaio-31 dicembre 2023 – 15 ottobre 2024 |
Società con chiusura bilancio infrannuale | 15° giorno del 10° mese successivo alla chiusura | Per periodo d’imposta 1 luglio 2023 – 30 giugno 2024: 15 aprile 2025 |
Nulla cambia invece per quanto riguarda casi di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale, per i quali restano fermi i termini previsti dagli articoli 5 e 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni.
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