Le imprese italiane sono spesso di piccole e medie dimensioni, basando la loro gestione su…
Nuove soglie dimensionali imprese 2024: Direttiva Delegata n. 2775/2023
È stata pubblicata in Gazzetta dell’Unione Europea, la Direttiva Delegata n. 2775/2023 che modifica la Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i nuovi adeguamenti dei criteri dimensionali per le micro, piccole, medie e grandi imprese, aumentandoli in modo significativo.
Come specificato nel “considerato” della Direttiva:
1) l’elevata inflazione registrata nel 2021 e nel 2022, ha spinto a rivedere i criteri dimensionali monetari atti a determinare la categoria dimensionale di un’impresa per tenere conto delle conseguenze dell’inflazione;
2) secondo i dati Eurostat, in dieci anni dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2023, l’inflazione cumulata si è attestata al 24,3 % nella zona euro e al 27,2 % nell’intera Unione;
3) la Commissione ritiene pertanto necessario adeguare le soglie di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 7, della direttiva 2013/34/UE per tenere conto dell’inflazione, aumentandole del 25% e arrotondandole per approssimazione.
Soglie dimensionali imprese 2024: novità
Di seguito vengono riportati gli interventi che incidono sui limiti delle lettere a) e b), riferiti rispettivamente al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, contenute nei commi da 1 a 7 dell’art. 3 della direttiva bilanci (2013/34/UE).
L’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE è stato modificato come segue:
Con riferimento alle microimprese, comma 1, il valore riportato:
- nella lettera a) passa da 350.000 euro a 450.000 euro;
- quello della lettera b) passa da 700.000 euro a 900.000 euro.
Con riferimento alle piccole imprese, si tratta dei commi 2 e 5, il valore riportato:
- nelle lettere a) passa da 4.000.000 euro a 5.000.000 euro;
- quello delle lettere b) passa da 8.000.000 euro a 10.000.000 euro;
- il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 7.500.000 euro per il totale dello stato patrimoniale e a 15.000.000 euro per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.»
Con riferimento alle medie imprese (comma 3), grandi imprese (comma 4), gruppi di dimensioni medie (comma 6) e grandi gruppi (comma 7), il valore riportato:
- nelle lettere a) passa da 20.000.000 euro a 25.000.000 euro
- quello delle lettere b) passa da 40.000.000 euro a 50.000.000 euro.
Recepimento
- Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro e non oltre il 24 dicembre 2024, per conformarsi alla presente direttiva e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
- Applicano tali disposizioni per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.
- In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono consentire alle imprese di applicare tali disposizioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva.
- Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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