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Impatti degli obblighi ESG nella rendicontazione aziendale

Nel panorama economico odierno, l’integrazione della sostenibilità nell’ambito della rendicontazione aziendale è diventata di fondamentale importanza. La Direttiva (UE) 2022/2464, CSRD, entrata in vigore il 5 gennaio 2023, ha introdotto un rafforzamento significativo delle norme di rendicontazione di sostenibilità, a favore della comprehensive corporate reporting societaria. Tali nuovi standard, adottati con il Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 del 22 dicembre 2023, pongono l’attenzione sugli obblighi informativi di sostenibilità, prevedendo un collegamento diretto con gli importi presenti nel bilancio d’esercizio.

L’ESRS 2 in particolare, suddivide l’informativa di sostenibilità in quattro pilastri: Governance (GOV), Strategia e Modelli d’Impresa (SBM), Impatti Rischi ed Opportunità (IRO), Metriche ed Obiettivi (MT), tutti interconnessi tra di loro. Tuttavia, l’implementazione di nuovi “impegni di sostenibilità” solleva interrogativi riguardo al trattamento contabile e alla rilevazione in bilancio, come sancito dallo IAS 37 per i bilanci IFRS e dall’OIC 31 per i bilanci OIC adopter.

1) Criteri generali dell’OIC e dell’IFRS

Il concetto di doppia materialità si riferisce all’analisi e alla valutazione di come le questioni ambientali, sociali e di governance ESG influenzano le performance finanziarie di un’azienda, e allo stesso tempo, di come le attività aziendali impattino su questioni sociali e ambientali.

L’approccio alla sostenibilità attraverso proprio questo concetto della “doppia materialità” e del principio di due diligence amplifica il ruolo dell’organo amministrativo, che deve non solo comprendere gli impatti, rischi ed opportunità legati alla sostenibilità, ma anche guidare i piani di transizione verso gli obiettivi ESG e gestire i rischi e le opportunità correnti ed attesi.

Questo può portare all’emergere di impegni di sostenibilità per i quali i criteri contabili potrebbero non essere chiari. L’Organismo Italiano di Contabilità, OIC, nel comunicato stampa del 29 gennaio 2024, ha preso in esame una pronuncia dell’IFRS Interpretation Committee la quale conferma la regola generale dello IAS 37 (par.10):” per iscrivere una passività in bilancio è necessario che esista un’obbligazione derivante da un evento passato.”

2) Criteri valutativi: IAS 37 e OIC 31

Secondo lo IAS 37 si genera lo stanziamento di una passività in bilancio in tre ipotesi:

 

IAS 37 – Criteri di iscrizione in bilancio
 

Un accantonamento deve essere rilevato quanto

1. corrente legale o implicita, risultante da un evento passato;
2. la cui estinzione comporta la fuoriuscita di risorse economiche
3. di ammontare attendibilmente stimabile

 

L’OIC 31 distingue tra obbligo e non obbligo di stanziamento della passività secondo le seguenti ipotesi:

OIC 31 – Criteri di iscrizione in bilancio
 

Obbligo di stanziamento in bilancio quando sussiste:

1. la disponibilità di informazioni al momento della redazione del bilancio che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività; 2
2. la possibilità di stimare l’onere con sufficiente ragionevolezza
Nessun obbligo di stanziamento in bilancio quando: 1. l’evento è probabile ma l’ammontare dell’onere non è stimabile con attendibilità
2. l’evento è possibile
3. L’ evento è remoto.

 

Confronto tra i due principi: criteri di valutazione IAS 37 ed OIC 31

 

IAS 37 OIC 31
 

Evento probabile

 

 

 

Stima attendibile

iscrizione a fondo

 

Qualora se ne ammetta l’accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia l’accadimento è credibile, verosimile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri.  
Evento

possibile

 

Non iscrizione a fondo – adeguata informativa

 

Quando il grado di realizzazione e di avveramento è inferiore al probabile. È quello che può accadere o verificarsi  
 

Evento

remoto

 

 

Non iscrizione a fondo – adeguata informativa

 

Quando il grado di realizzazione e di avveramento è inferiore al possibile. Ha scarsissime possibilità di verificarsi  
 

Evento

Probabile

stima non attendibile

 

 

 

 

Non iscrizione

a Fondo

   
Non si possono rilevare accantonamenti per perdite future, il bilancio non rappresenta la possibile situazione futura dell’impresa.   Nell’osservanza del principio di prudenza, è ammessa la rilevazione per perdite future (es. manutenzioni cicliche o periodiche)  

3) Informativa finanziaria e informativa di sostenibilità

Il Consiglio OIC nel comunicato stampa già citato ha condiviso come l’informazione finanziaria rifletta eventi e processi già maturati o in corso, mentre le relazioni di sostenibilità, soprattutto impegni e circostanze futuri”.

Tale analisi pone l’accento sulla distinzione tra informativa finanziaria e informativa di sostenibilità, sottolineando come la prima rifletta eventi già accaduti o in corso, mentre la seconda si concentri principalmente su impegni e circostanze future. È fondamentale coordinare adeguatamente entrambe le forme di rendicontazione per fornire una visione completa e trasparente delle attività aziendali e dei relativi impatti sulla sostenibilità.

 

 

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