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Obbligo di nomina e nuovi parametri dimensionali per Organi di Controllo ETS

In data 3 agosto 2024 entrerà in vigore il Pacchetto Semplificazioni, già pubblicato in GU lo scorso 19 luglio, vedrà un innalzamento dei limiti al verificarsi dei quali è previsto l’obbligo del controllo interno ed esterno.

 

  • Nuovi parametri per nomina organi di controllo e revisore legale

Verranno innalzati i limiti previsti dall’attuale norma per la nomina dell’organo di controllo (anche monocratico) sia per quanto riguarda le associazioni riconosciute sia per quelle non riconosciute del terzo settore:

  • Il limite dell’attivo dello stato patrimoniale passa da 110.000 € a 150.000 €
  • Il limite dei ricavi o delle rendite passa da 220.000 € a 300.000
  • Il limite del numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio passa da 5 a 7

 

La nomina diventa obbligatoria quando per due esercizi consecutivi due dei limiti predetti vengono superati, e cessa se, per due esercizi consecutivi, i già menzionati limiti non vengono superati.

 

Nel pacchetto semplificazioni vengono elevati i limiti previsti attualmente per la nomina del soggetto preposto alla revisione legale (revisore legale o società̀ di revisione legale, iscritti nell’apposito registro) delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore:

 

  • Il limite dell’attivo dello stato patrimoniale il limite passa da 1.100.000 € a 1.500.000 €
  • Il limite dei ricavi o le rendite si passa da 2.200.000 € a 3.000.000 €
  • Il limite del numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio passa da 12 a 20

 

La nomina diventa obbligatoria quando per due esercizi consecutivi due dei limiti predetti vengono superati, e cessa se, per due esercizi consecutivi, i già menzionati limiti non vengono superati.

 

 

Dal 2017 è stata delineata una netta separazione tra le funzioni di controllo amministrativo e le funzioni di controllo contabile e dei risultati.

Per quanto riguarda i controlli amministrativi, questi, si concentrano:

  • sugli atti costitutivi e sulle relative procedure di comunicazione agli organi preposti al controllo;
  • sull’attuazione di quanto previsto dall’atto costitutivo e dallo statuto;
  • sulla coerenza degli organi statutari
  • sulla regolarità della composizione degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
  • sulla correttezza e il rispetto delle procedure di ammissione e cancellazione dei soci e sulla corretta tenuta dei relativi libri;

 

Per quanto riguarda i controlli contabili, questi, si concentrano:

  • nell’adeguatezza del patrimonio esistente;
  • nell’esistenza e il rispetto dei vincoli gravanti sul patrimonio aziendale, nonché l’adeguatezza della loro rappresentazione nel prospetto di movimentazione fondi;
  • nella consistenza dei crediti e delle obbligazioni, e loro soddisfacimento;
  • nell’esistenza di assicurazioni a favore di chi opera nell’ETS
  • nell’esistenza e la congruità del sistema di rilevazione contabile dell’ente;
  • nella correttezza e coerenza del piano dei conti, l’esistenza di un’adeguata contabilità separata per le attività commerciali eventualmente svolte dall’ente
  • nella verifica delle parti del bilancio nella modulistica di bilancio approvata con DM 5 marzo 2020

 

Per quanto riguarda il controllo dei risultati, che ricopre uno dei compiti primari degli amministratori dell’ETS, si concentra:

  • Sull’ efficacia

 

  • Sull’ efficienza

 

  • Sull’ economicità

 

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