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L’obbligo dell’Organo di Controllo negli Enti del Terzo Settore: requisiti e parametri

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La riforma del Terzo Settore, introdotta con il Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS), ha disciplinato l’obbligo di istituzione dell’organo di controllo negli Enti del Terzo Settore (ETS), definendo criteri dimensionali e strutturali precisi. L’obiettivo principale è garantire trasparenza, legalità e corretta gestione degli enti che operano in ambito non profit.

L’art. 30 del CTS stabilisce che gli ETS devono nominare un organo di controllo monocratico o collegiale quando superano, per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti tre parametri:

  1. Totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 110.000 euro;
  2. Entrate complessive annue superiori a 220.000 euro;
  3. Numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio superiore a 5 unità.

Il superamento di tali soglie per due esercizi consecutivi determina l’obbligo di nomina, mentre la cessazione dell’obbligo avviene qualora, per due esercizi consecutivi, i parametri tornino sotto le soglie previste.

L’organo di controllo, se istituito, svolge le seguenti funzioni:

  • Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto;
  • Controlla il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • Monitora l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’ente;
  • Può esercitare, se previsto dallo statuto, la revisione legale dei conti.

Nel caso in cui l’ETS superi anche due dei seguenti parametri più elevati (attivo patrimoniale superiore a 1.100.000 euro, entrate superiori a 2.200.000 euro, dipendenti superiori a 12 unità), l’organo di controllo deve essere composto da revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il mancato rispetto dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo comporta rischi significativi per l’ETS, tra cui:

  • Perdita delle agevolazioni fiscali e contributive;
  • Possibile esclusione dal RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
  • Responsabilità diretta degli amministratori per omessa vigilanza;
  • Interventi sanzionatori da parte dell’Agenzia delle Entrate e degli enti preposti.

L’istituzione dell’organo di controllo rappresenta un elemento fondamentale per la governance degli ETS, rafforzando la trasparenza e la fiducia degli stakeholder. Gli enti che rientrano nei parametri di obbligatorietà dovrebbero quindi predisporre per tempo gli adempimenti richiesti, evitando possibili sanzioni e garantendo una gestione conforme alla normativa vigente.

La riforma del Terzo Settore ha reso più stringenti le regole sulla governance, sottolineando l’importanza della sostenibilità e del controllo negli enti non profit. Per questo motivo, gli ETS devono prestare particolare attenzione alla propria dimensione patrimoniale ed organizzativa, pianificando in anticipo la nomina dell’organo di controllo quando necessario.

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