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L’appello incidentale nel processo tributario: definizione e disciplina
Nel processo tributario, come in quello civile, l’istituto dell’appello incidentale rappresenta uno strumento fondamentale a disposizione della parte che, pur risultando formalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, abbia comunque un proprio interesse a contestare alcuni punti della sentenza, magari perché non pienamente favorevole o perché ha accolto solo parzialmente le sue richieste.
L’appello incidentale è il mezzo di impugnazione che viene proposto da una delle parti in risposta all’appello principale proposto dalla controparte. In sostanza, chi ha già ottenuto una decisione in suo favore (parzialmente o totalmente) può ritenere opportuno proporre a sua volta un’impugnazione per migliorare ulteriormente la propria posizione o per correggere alcuni aspetti della sentenza che ritiene ingiusti o errati.
L’appello incidentale nel processo tributario è disciplinato dall’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 546/1992, che regola espressamente la fase di impugnazione davanti alle Commissioni Tributarie Regionali (oggi denominati Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado).
La norma stabilisce che l’appello incidentale deve essere proposto con atto depositato entro sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale e, comunque, non oltre il termine per la costituzione in giudizio. Ciò significa che il termine per la proposizione dell’appello incidentale è subordinato e legato all’impugnazione principale, e serve appunto a controbilanciarla.
L’appello incidentale ha lo scopo di:
- Consentire al soggetto che ha (parzialmente) vinto di contestare parti della sentenza che non lo soddisfano;
- Evitare che la parte vincitrice subisca pregiudizi dal nuovo esame della causa in appello, se la sentenza è solo parzialmente favorevole;
- Razionalizzare il processo, consentendo alle parti di concentrare tutte le contestazioni all’interno dello stesso grado di giudizio, evitando ulteriori e frammentate impugnazioni.
Differenza tra appello principale e incidentale
Appello principale | Appello incidentale |
---|---|
È proposto dalla parte soccombente che ha subito una decisione sfavorevole. | È proposto dalla parte che, pur avendo (parzialmente) vinto, vuole contestare specifiche statuizioni della sentenza. |
Deve rispettare il termine autonomo di 60 giorni dalla notifica della sentenza. | Deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’appello principale, e comunque entro il termine per la costituzione. |
Inizia il giudizio di secondo grado. | È subordinato all’appello principale: senza appello principale, non esiste appello incidentale. |
Immaginiamo che una società abbia impugnato un avviso di accertamento e il giudice di primo grado abbia annullato in parte l’atto impositivo, riducendo l’imponibile ma confermando alcune sanzioni. L’Agenzia delle Entrate propone appello principale per chiedere la conferma integrale dell’atto, mentre la società, pur avendo vinto in parte, propone appello incidentale per chiedere la cancellazione delle sanzioni residue. In questo modo, entrambe le parti potranno discutere le loro rispettive doglianze in un unico processo.
Un aspetto importante è che l’appello incidentale segue la sorte dell’appello principale: se quest’ultimo viene dichiarato inammissibile o improcedibile, lo stesso destino seguirà l’appello incidentale, poiché si tratta di un’impugnazione “dipendente”. Questa regola rafforza la funzione dell’appello incidentale come strumento difensivo e reattivo, e non come un autonomo atto di impugnazione.
L’appello incidentale è uno strumento utile per garantire alle parti una tutela piena e bilanciata anche nel processo tributario. Permette di evitare la formazione di giudicati parziali e consente di concentrare tutte le contestazioni in un unico grado di giudizio, a beneficio della celerità e dell’economia processuale. Per questo motivo, è considerato uno dei pilastri delle impugnazioni nel contenzioso tributario.