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L’affitto di ramo d’azienda: caratteristiche e regolamentazione

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L’affitto di ramo d’azienda è una particolare forma contrattuale prevista dall’ordinamento italiano, regolata dal Codice Civile (art. 2562 e seguenti), e si applica quando un’azienda o una sua parte (ramo d’azienda) viene concessa in gestione ad un altro soggetto per un periodo di tempo determinato. Questo tipo di contratto è particolarmente utilizzato in ambito commerciale per consentire la gestione temporanea di una parte delle attività aziendali senza trasferirne la proprietà.

Un ramo d’azienda è una parte autonoma dell’impresa che, pur essendo una componente di un’azienda più grande, può funzionare in modo indipendente. Deve quindi trattarsi di una struttura dotata di risorse organizzative, patrimoniali e umane sufficienti per svolgere autonomamente un’attività economica. Tra gli esempi di ramo d’azienda possono figurare settori produttivi, filiali o divisioni di un’azienda.

Ecco le principali caratteristiche:

  1. Autonomia del ramo d’azienda:
    • L’affitto riguarda una parte dell’impresa che può operare in modo autonomo. Non si tratta quindi di singoli beni o di un’attività indistinta, ma di una porzione ben definita dell’azienda, con un’organizzazione propria.
  2. Durata determinata:
    • Il contratto di affitto di ramo d’azienda è, di norma, temporaneo. La durata può essere stabilita liberamente dalle parti, ma è importante che sia indicata con chiarezza per evitare incertezze sul termine del rapporto.
  3. Diritti e obblighi delle parti:
    • L’affittuario (colui che prende in affitto il ramo d’azienda) ha il diritto di gestire l’attività come se fosse il titolare, ma non può modificarne la struttura essenziale senza il consenso del locatore.
    • Il locatore (proprietario del ramo d’azienda) deve garantire che l’azienda o il ramo ceduto sia conforme agli accordi e non debba interferire con la gestione da parte dell’affittuario.
  4. Continuità dei contratti in corso:
    • Ai sensi dell’art. 2562 del Codice Civile, con l’affitto di un ramo d’azienda, i contratti stipulati dall’impresa affittata relativi all’attività del ramo passano automaticamente all’affittuario, salvo diverso accordo tra le parti o clausole che vietano la cessione.
  5. Successione nei debiti e nei crediti:
    • Un’altra caratteristica rilevante è la successione automatica nei crediti e nei debiti relativi al ramo d’azienda affittato. L’affittuario diviene, quindi, il responsabile dei debiti che nascono dalla gestione del ramo d’azienda a partire dall’inizio del contratto, ma non per quelli precedenti.
  6. Tutela dei lavoratori:
    • L’art. 2112 del Codice Civile prevede che, in caso di affitto di un ramo d’azienda, i lavoratori continuano a mantenere il loro contratto di lavoro, che viene trasferito all’affittuario. I lavoratori coinvolti mantengono i diritti acquisiti, tra cui l’anzianità di servizio e le condizioni economiche e normative previste dal contratto di lavoro precedente.

Il Codice Civile italiano regolamenta l’affitto di ramo d’azienda in vari articoli, tra cui:

Art. 2562 – Applicazione delle norme sulla locazione dell’azienda:

Questo articolo sancisce che le norme sull’affitto di azienda si applicano anche all’affitto di ramo d’azienda. L’affittuario è tenuto a gestire il ramo con la diligenza del buon padre di famiglia e a restituirlo al termine del contratto nelle stesse condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.

Art. 2561 – Obblighi dell’affittuario:

L’affittuario deve conservare l’efficienza del ramo d’azienda durante l’affitto, facendo investimenti o interventi necessari per mantenere la sua produttività.

Art. 2112 – Trasferimento d’azienda e tutela dei lavoratori:

Stabilisce che in caso di affitto (o trasferimento) di un ramo d’azienda, i dipendenti passano automaticamente al nuovo gestore, mantenendo i loro diritti contrattuali.

Art. 2557 – Divieto di concorrenza:

Il locatore, cioè l’imprenditore che ha affittato il ramo d’azienda, è soggetto a un obbligo di non concorrenza. Durante il periodo dell’affitto, egli non può avviare una nuova attività che possa entrare in concorrenza con quella gestita dall’affittuario.

Vantaggi:

  • Flessibilità: Permette al proprietario di non perdere il controllo dell’azienda nel lungo periodo, mantenendo la possibilità di riprenderla alla scadenza del contratto.
  • Miglioramento della gestione: Può essere una soluzione temporanea per rilanciare un ramo aziendale che necessita di nuove competenze manageriali o una diversa strategia.
  • Accesso a nuove risorse: L’affittuario può accedere a un’attività già organizzata e con potenziale di sviluppo, senza doverne acquistare la proprietà.

Criticità:

  • Rischi per il locatore: L’affittuario potrebbe non gestire l’azienda con la dovuta cura, causando danni all’attività o alla sua reputazione.
  • Competenze gestionali: È essenziale che l’affittuario sia in grado di gestire il ramo d’azienda con competenza, mantenendone l’efficienza e il valore.

L’affitto di ramo d’azienda rappresenta una soluzione contrattuale molto utile per la gestione temporanea di una parte dell’azienda, sia per il locatore che per l’affittuario. Tuttavia, è fondamentale che il contratto sia redatto con attenzione, regolando in modo chiaro i diritti e gli obblighi delle parti e garantendo la tutela dei lavoratori coinvolti.

Un’accurata pianificazione e consulenza legale sono indispensabili per evitare problematiche durante l’affitto e per assicurare che tutte le disposizioni di legge, soprattutto quelle relative ai contratti di lavoro e agli obblighi fiscali, siano rispettate.

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