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La tutela “preventiva” dei soci di minoranza

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Accade sovente che i soci di minoranza nelle s.r.l., in sede di costituzione della società o durante la gestione dell’attività non considerino attentamente le conseguenze di un eventuale dissidio con i soci di maggioranza.

Nelle s.r.l. tutti i soci, indipendentemente dalla loro partecipazione nella società, possono esercitare i diritti di informazione sull’andamento della società e di consultazione dei documenti societari.

Il Codice Civile, oltre all’istituto del diritto di recesso previsto per specifici casi, garantisce ai soci di minoranza alcuni diritti, ma non sempre sono adeguati alla situazione di conflitto vissuta dal socio di minoranza e quindi incapaci di evitare il sorgere del conflitto o di trovare la soluzione.

A tal proposito sono quindi molto più efficaci per i soci di minoranza forme di tutele cosiddette “preventive” consistenti per esempio nell’inserimento di opportune clausole nello statuto (tag along, opzione put), o la redazione di patti parasociali.

I soci di minoranza infine possono far eventualmente valere i propri diritti, con un’inevitabile aggravio in termini di costi e procedure, attraverso gli strumenti di tutela giudiziale, quali il diritto di impugnazione delle delibere assembleari, di bilancio, ed esperire azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, o in caso di gravi irregolarità la possibilità di denunzia ex art. 2409 c.c.

In sintesi, è importante in sede di costituzione della società a responsabilità limitata in caso di presenza di piu soci, che quelli di minoranza vengano assistiti e informati sulle diverse possibilità di tutela che possono ottenere, oltre a quanto previsto dalla legge e/o in alternativa a complesse e onerose cause giudiziali.

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