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La postergazione dei finanziamenti dei soci nel nuovo Codice della Crisi di Impresa
L’art. 2467 c.c. in tema di S.r.l. disciplina la normativa riguardante il finanziamento dell’impresa volta a scongiurare operazioni di ricapitalizzazione societaria in contrasto con il principio della par condicio creditorum, prevedendo, al comma 1, la postergazione dei crediti da finanziamenti eseguiti dai soci in favore della società. Più nello specifico la norma riguarda i versamenti eseguiti dai soci in una condizione di eccessivo squilibrio economico finanziario della società.
Tale previsione normativa prevedeva inoltre l’obbligo di restituzione del rimborso dei finanziamenti dei soci se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società.
Con il D. Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza) entrato in vigore il 15.7.2022 tale norma è stata abrogata, ed è sostituita con l’attuale previsione normativa prevista nell’art. 164 c. 2 CCII.
Il nuovo articolo introdotto con il Codice della Crisi dispone che sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti eseguiti dai soci a favore della società quando è già avvenuto il deposito della domanda a cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale o nell’anno anteriore.
La previsione dell’inefficacia dei rimborsi dei finanziamenti dei soci nei confronti dei creditori, si inserisce nel contesto giuridico della tutela de creditori terzi rispetto al socio nel caso di crisi di società ed è volto a sanzionare il comportamento del socio che, pur consapevole della situazione di crisi in cui versa la società, con tale comportamento rischia di aggravare l’indebitamento della stessa e di aggravarne il dissesto.