Nel linguaggio comune è oramai normale sentire parlare di impatto, di quanto e come si…
La Legge di bilancio 2025 introduce una nuova tassazione e nuova rivalutazione per le cripto attività
Tra le novità presentate dalla Legge 207/2024 (la Legge di bilancio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024 con il nome di Legge numero 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, in vigore dal giorno 1° gennaio 2025) ce ne sono diverse che riguardano le criptovalute.
La tassazione delle criptovalute era stata normata nel 2022, con primo anno di applicazione l’anno fiscale 2023, inserendo nel TUIR il nuovo articolo 67 comma 1 lettera c-sexies, il quale prevedeva l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26% sulle “plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta”.
La norma prevedeva infatti che al di sotto dei duemila euro le plusvalenze non concorrevano alla formazione del reddito.
La Legge di bilancio per l’anno 2025, ai commi da 23 a 25 prevede:
- per l’anno fiscale 2025 l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26% sui redditi diversi derivanti dall’alienazione di cripto-attività;
- l’innalzamento di tale aliquota al 33% con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2026;
- l’eliminazione, già dal 1 gennaio 2025, della soglia di non imponibilità di 2.000 euro.
L’eliminazione della soglia di non imponibilità comporterà che saranno soggette a tassazione e ai relativi obblighi dichiarativi anche le plusvalenze di più modesto importo, che possono interessare coloro che detengono criptovalute senza una effettiva e sostanziale finalità speculativa.
Rivalutazione
La Legge 207/2024, ai commi da 26 a 29 dell’articolo ,1 prevede poi una nuova rivalutazione onerosa dei valori fiscali.
È prevista la possibilità per il contribuente di assumere, ai fini del calcolo delle plusvalenze imponibili, come definite dall’articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del TUIR, il valore delle cripto-attività alla data del 1 gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto.
La misura ripropone la precedente rivalutazione onerosa, già prevista quando era stata normata per la prima volta la tassazione delle cripto-attività, ma con una differente aliquota.
La rivalutazione, da effettuarsi nell’anno fiscale 2025, sarà onerosa, prevedendo l’applicazione di una imposta sostitutiva del 18%, da versarsi entro il 30 novembre 2025, in una o più rate, fino ad un massimo di tre. Sulle rate successive alla prima, si applicherà poi un tasso di interesse del 3% annuo, da versarsi contestualmente alla rata.
La normativa precisa anche che la rivalutazione onerosa non consente il realizzarsi di minusvalenze utilizzabili.
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