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Incentivi 5.0

Con 24 articoli, il decreto attuativo del piano Transizione 5.0 sarà ora sottoposto all’esame della Corte dei conti. In sostanza, viene specificato che la riduzione dei consumi energetici deve essere attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie. Le normative potrebbero entrare in vigore a fine luglio, o più probabilmente, come indicato dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, entro la pausa di Ferragosto. Una volta ottenuto il via libera dai magistrati contabili, il decreto sarà pubblicato sul sito del ministero e, entro i successivi dieci giorni, verrà emanato un ulteriore provvedimento del Mimit che stabilirà i termini per le imprese per attivare la procedura di richiesta.

 

La documentazione

In sintesi, gli incentivi riguardano progetti innovativi che garantiscono un certo risparmio energetico e saranno concessi fino a un limite di spesa di poco meno di 6,3 miliardi di euro (1 miliardo per il 2024, 3,1 miliardi per il 2025 e 415,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030). Sono ammesse tutte le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale. La certificazione tecnica si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici.

L’aliquota massima è del 45%, il limite dei costi ammissibili è fissato a 50 milioni. La documentazione richiesta deve essere trasmessa alla piattaforma informatica Transizione 5.0, accessibile tramite Spid, sul sito del Gse (Gestore servizi energetici), utilizzando i modelli che saranno disponibili sul sito entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto.

L’impresa interessata deve prima trasmettere una comunicazione preventiva con le informazioni sul progetto, accompagnata da una certificazione ex ante (una perizia asseverata) sugli obiettivi di risparmio energetico. Il Gse, dopo le verifiche, anche sulla disponibilità di risorse, entro cinque giorni comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’impresa trasmette una comunicazione intermedia sugli investimenti, attestando che tramite acconto è stato speso almeno il 20%. Entro ulteriori cinque giorni, il Gse comunica l’esito delle verifiche e, se l’investimento è inferiore a quanto previsto ex ante, ridetermina al ribasso il “bonus”. La maggior parte degli oneri documentali si attiva però a progetto concluso. Completato il progetto (e comunque entro il 28 febbraio 2026), l’impresa trasmette una comunicazione corredata di un’attestazione sul rispetto degli obblighi previsti dal Pnrr (ad esempio sul vincolo ambientale Dnsh); una certificazione ex post sul conseguimento dei risultati preannunciati ex ante; una perizia asseverata che confermi l’interconnessione dei beni acquistati al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; e una certificazione contabile sull’effettivo sostenimento delle spese ammissibili. In totale, si tratta di otto tra comunicazioni, attestazioni e perizie.

 

Il periodo e la fruizione             

 Per i bei strumentali materiali e immateriali (gli stessi che valgono anche per il Piano 4.0), si considera la data di entrata in esercizio, che può avvenire fino a un anno dal completamento del progetto di innovazione. Nel caso di beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, va considerata la data di fine lavori degli impianti. Infine, per la formazione, la data di riferimento è quella di sostenimento dell’esame finale. È importante – e offre un po’ di respiro in più alle aziende – che per gli impianti di energia rinnovabile l’entrata in esercizio può avvenire fino a un anno dal completamento del progetto di innovazione. Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di fine investimento.

 

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