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Fondo per gli interessi passivi nel settore agricolo
Domande di contributo sul Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari.
In GU n 55 del 7 marzo è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’agricoltura con Criteri e modalità per il riconoscimento del contributo del Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari.
Una delle conditio sine qua non è che Il finanziamento deve avere una durata massima di cinque anni, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento.
1) Quali imprese possono beneficiare del sostegno?
Possono beneficiarie del suddetto fondo le imprese agricole, e della pesca e dell’acquacoltura che alla data della presentazione della domanda:
a) hanno una sede legale in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e, limitatamente alle imprese agricole, risultino iscritte nella sezione speciale del registro come impresa agricola «attiva», o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto, al 31 dicembre 2021;
b) risultano, agricoltori in attività ai sensi dell’art-4, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 2021/2115;
c) hanno sottoscritto una polizza assicurativa contro danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, nonché per i danni causati da animali protetti;
Non posso beneficiare del suddetto fondo:
a) i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuali quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Il soggetto gestore è AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura che emanerà le proprie istruzioni operative entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento in GU e quindi a decorrere dal 7 marzo.
2) In cosa consiste l’aiuto alle imprese?
In dettaglio, a seguito della delibera di concessione del finanziamento e del relativo contratto di finanziamento è concesso, grazie al fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari, un contributo in conto interessi pari, al massimo, al 50% del tasso annuo nominale applicato dalla banca al finanziamento.
Le agevolazioni sono riconosciute previa verifica del soggetto gestore dell’ammissibilità dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente decreto. L’importo individuale per ciascun beneficiario non può comunque superare l’importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» di settore.
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