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Sgravio contributivo della CIGS per contratti di solidarietà
L’Inps attraverso la circolare Inps 66/2024f pubblicata il 20 maggio scorso, ha fornito, le istruzioni relative allo sgravio sul contributo di solidarietà della CIGS riguardante questa tipologia di contratti entro 30.11.2022.
Si tratta in particolare di:
- aziende che hanno stipulato i contratti entro il 30 novembre 2022 (articolo 21, comma 1, lettera c) del Dlgs 148/2015)
- imprese con contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre del 2021
autorizzate dal ministero grazie alla misura prevista dall’articolo 6 del Dl 510/1966, che possono ora recuperare gli importi a credito maturati nel 2022.
In cosa consiste questa agevolazione?
In una riduzione del 35% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, applicabile ai lavoratori con riduzione di orario maggiore del 20%, per una durata massima di 24 mesi, e rapportata a ciascun periodo di paga compreso nell’arco temporale autorizzato.
Lo sgravio non si applica:
- al contributo dello 0,30% di cui all’articolo 25, comma 4, legge 845/1978,
- al contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria,
- al contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo,
- all’eventuale contributo al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo” e al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile”.
È importante ricordare che il diritto all’agevolazione è subordinato alla regolarità contributiva e al rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva.
Regole per la fruizione:
Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, l’istituto sottolinea che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione, ferma la quale potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.
Alle aziende ammesse verrà attribuito il codice di autorizzazione “1W”.
Le operazioni di conguaglio vanno effettuate entro:
- il 16 agosto 2024, nei flussi di competenza dei periodi di paga maggio, giugno e luglio 2024,
- utilizzando il nuovo codice causale “L991”(Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), Dlgs 148/2015, anno 2022)
Le aziende beneficiarie con attività sospesa o cessata dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione Uniemens/Vig.
La circolare precisa che lo sgravio contributivo non è cumulabile con altri benefici contributivi, fatta eccezione per la Decontribuzione Sud.
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