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ZES Unica: firmato il decreto
Il decreto attuativo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno è entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio.
Il credito di imposta è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali previsti dal decreto, e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili rispetto alla normativa europea di settore e come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Sono agevolabili le spese relative all’acquisto, o leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie. Rientra tra queste anche l’acquisto di terreni e l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per la vendita finale e i materiali di consumo.
L’investimento minimo è di 200.000 euro, il massimo 100 milioni.
In particolare, il credito di imposta è determinato:
- nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna;
- nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna;
- nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Le percentuali variano anche in base all’investimento:
- sotto i 50 milioni i massimali aumentano:
- di 10 punti percentuali per le medie imprese;
- di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
- oltre i 50 milioni: l’incentivo deve essere calcolato secondo la metodologia dell’“importo di aiuto corretto”.
Il totale del credito spettante sarà determinato dall’Agenzia delle Entrate che rapporterà il limite di spesa complessivo ai crediti totali richiesti. Il credito d’imposta non sarà cumulabile con quello del Piano Transazione 5.0.
Procedura di accesso
Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Si dovrà utilizzare un modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Nello stesso periodo e’ possibile:
a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
Il credito d’imposta si utilizza esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso viene riconosciuto, e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Perimetro temporale
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, l’inosservanza di tale obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.
Per il riconoscimento del credito, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile dell’impresa, devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
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