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Credito d’imposta Zes Sud: stabilita la percentuale del credito fruibile
Con il provvedimento n. 305765 dell’Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2024, viene fissata la percentuale del credito d’imposta per investimenti nella Zes unica per il Sud, effettivamente fruibile da ciascuna azienda beneficiaria, al 17,6668% del bonus richiesto.
Si tratta del contributo sotto forma di credito d’imposta previsto dall’articolo 16 del DL 124/2023 destinato alle aziende che effettuano investimenti nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024, per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica, ovvero nelle regioni del Sud.
Nello specifico, la quota massima del credito d’imposta fruibile da ciascuna azienda beneficiaria è pari al credito d’imposta richiesto dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell’11 giugno 2024, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento delle Entrate.
Tale percentuale è ottenuta dal rapporto tra il limite di spesa e l’ammontare dei bonus relativi alle richieste validamente presentate.
Dato che il totale dei bonus richiesti con le istanze validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 è di 9.452.741.120 euro e le risorse disponibili sono 1.670 milioni di euro, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 17,6668% dell’importo del credito richiesto (1.670.000.000 / 9.452.741.120).
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Codice tributo
Con la Risoluzione n 39 del 22 luglio viene anche istituito il codice tributo relativo a questo credito di imposta.
Il credito d’imposta in oggetto è infatti utilizzabile in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate attraverso il codice tributo appositamente istituito:
- “7034” denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”.
La stessa risoluzione evidenzia che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente deve procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
Infine, viene precisato che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’11 giugno 2024, pena lo scarto del modello F24.
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