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Crediti ricerca e sviluppo: modifiche alla procedura di riversamento spontaneo
Con il Provvedimento n. 169262 del 29 marzo l’AdE ha modificato parte del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 188987 del 1° giugno 2022 in merito alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.
Il provvedimento del 29 marzo 2024 è emanato in attuazione dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di disciplinare le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati e i nuovi termini per l’accesso alla predetta procedura, approvando, contestualmente, il correlato nuovo modello di domanda.
Di conseguenza sono aggiornate le specifiche tecniche ed i controlli relativi al prodotto software, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
LE SCADENZE
La nuova scadenza per la trasmissione telematica del modello è il 30 luglio 2024 e i versamenti possono essere effettuati in un’unica rata o in tre rate, nelle seguenti date:
– entro il 16 dicembre, nel caso si decida di optare per un unico versamento;
– in tre rate di pari importo scadenti entro il 16 dicembre degli anni 2024, 2025 e 2026.
Nel caso si scelga di rateizzare i versamenti bisogna tenere presente che le ultime due (2025 e 2026) saranno gravate di interessi al tasso legale.
Per quanto riguarda la revoca dell’istanza precedentemente inviata, essa è prevista dal comma 1-bis dello stesso articolo 5 del Dl 145/2023.
Tale provvedimento prevede che la revoca dell’istanza originaria, o dell’istanza sostitutiva, è consentita mediante la presentazione di una ulteriore istanza, analoga all’originaria, o a quella sostitutiva, barrando la casella “Revoca Istanza” ed è ammessa fino al 30 giugno 2024, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell’unica soluzione o della prima rata. La revoca dell’istanza sostituiva non riattiva in alcun caso quella sostituita.
Il contribuente, successivamente alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può sempre presentare una istanza di riversamento.
L’utilizzo della precedente modulistica è ammesso fino alla data di pubblicazione del nuovo modello di trasmissione.
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