Il nuovo Piano Transizione 5.0, come delineato dall’Art. 38 del D.L. 19/2024, rappresenta una significativa…
Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0”: sospensione dei codici tributo
L’articolo 6 del D.L. 39/2024, entrato in vigore lo scorso 30 marzo, ha introdotto il blocco dell’utilizzo dei crediti di imposta per investimenti 4.0 (articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, L. 178/2020) e ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 1, commi da 200 a 202, L. 160/2019. Sono incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del richiamato articolo 1 della L. 160/2019).
Per fruire dei tax credit per investimenti “Transizione 4.0”, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare. La comunicazione deve essere effettuata al MIMIT sulla base del modello approvato con il D.M. 6 ottobre2021. Tale schema di comunicazione, tuttavia, dovrà essere aggiornato alle nuove finalità previste dalla norma in parola con un decreto ministeriale di prossima pubblicazione.
La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legge.
In attesa del decreto, con la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 avente per oggetto: “Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” – articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39”, l’Agenzia delle entrate sospende temporaneamente i codici tributo per la compensazione tramite F24, nei seguenti casi:
- per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024
- per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.
Il credito di imposta per investimenti 4.0 non è fruibile in compensazione anche per gli anni antecedenti al 2023 nel caso in cui l’interconnessione sia avvenuta in tale anno. L’anno di riferimento da indicare nel modello F24 in corrispondenza dei codici tributo 6936 e 6937 è quello di avvenuta interconnessione.
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