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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove regole di Compensazioni dei Crediti 2024

L’ Agenzia delle Entrate, a seguito dalla Legge di Bilancio 2024 e dal Decreto Agevolazioni, ha tenuto a pubblicare una circolare contenente chiarimenti in merito alle nuove agevolazioni introdotte.

Tali chiarimenti riguardano:

  • Obbligo di utilizzo dei Servizi Telematici dell’Agenzia delle Entrate

 

Dal 1° luglio 2024, tutti i versamenti unitari per compensazione di crediti devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Questa disposizione si applica a tutte le compensazioni, inclusi i crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.

L’obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24.

 

  • Esclusione dalla compensazione per debiti superiori a 100.000 euro

 

Dal 1° luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (norma presente nel decreto Agevolazioni).

Nella soglia dei 100.000 euro, sono ricompresi gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi incluse le somme oggetto degli atti di recupero.

Per riassumere, vi rientrano:

  • le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro e le altre imposte indirette;
  • le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, sia totale che parziale, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti
  • le somme accessorie rispetto al punto precedente, come le sanzioni e gli interessi.

I carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateizzazione, non vengono ricompresi nella soglia dei 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate e il mancato o tardivo pagamento non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo al piano di rateizzazione.

Qualora, l’omesso pagamento sia stato tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione, e quindi l’immediata riscuotibilità dell’intero importo iscritto a ruolo, il debito residuo contribuirà al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, comportando l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione.

Inoltre, nel caso in cui, ci si avvalga della definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “Rottamazione-quater”), tale importo non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateizzazione.

Infine, limite di 100.000 euro deve essere inteso come un limite assoluto: nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se prima non provvede al pagamento del debito scaduto. Quindi per accedere alla compensazione.

La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito, almeno nella misura venga ricondotto nella soglia di 100.000 euro.

 

 

 

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