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Cassazione: niente doppia sanzione per acconti derivanti da dichiarazione infedele ravveduta.
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Cassazione: niente doppia sanzione per acconti derivanti da dichiarazione infedele ravveduta.
Con l’ordinanza Cass. civ. Sez. V, 18/02/2025, n. 4187, la Corte di cassazione ha stabilito che, qualora un contribuente regolarizzi una violazione derivante da una dichiarazione infedele tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa, non possono essere irrogate le sanzioni per il tardivo versamento dei maggiori acconti emergenti dalla stessa.
Tale orientamento risulta in linea con l’interpretazione più recente dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, il paragrafo 3.1.2 della Circolare n. 42/E del 2016 – dedicato alle Dichiarazioni integrative per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva – chiarisce che:
“La fattispecie dell’insufficiente o omesso versamento dell’acconto si perfeziona solo con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento stesso ed è autonoma rispetto alla dichiarazione che semplicemente ne determina l’ammontare.”
1. Dichiarazione infedele e acconti: la sanzione è unica
In passato, la questione era meno chiara: l’Amministrazione finanziaria, con la Circolare n. 47/E del 18/06/2008 (§ 4.2), aveva sostenuto una posizione più penalizzante per il contribuente, affermando che:
“Se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta per l’anno 2006 e quindi dei maggiori versamenti in acconto per l’anno 2007, viene ad integrarsi anche la fattispecie dell’insufficiente versamento dell’acconto per il periodo d’imposta 2007.”
Tale interpretazione è stata successivamente superata proprio dalla Circolare n. 42/E/2016 sopra citata.
Anche la giurisprudenza della Cassazione, in precedenza, aveva aderito alla vecchia impostazione dell’Agenzia. Ad esempio, nella sentenza n. 6593 del 10/03/2021, la Corte aveva sostenuto che una dichiarazione infedele ravveduta determinasse automaticamente la violazione relativa ai successivi acconti, facendo esplicito riferimento alla circolare n. 47/E/2008.
2. Il nuovo indirizzo giurisprudenziale
L’ordinanza n. 4187/2025 conferma un orientamento già emerso in precedenti decisioni della Corte di cassazione, quali:
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Sent. n. 483 dell’11/01/2022
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Ord. n. 35066 del 29/11/2022 (in tema di imposte dirette)
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Sent. n. 7436 del 15/03/2023
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Sent. n. 27963 del 07/12/2020 (in ambito IVA)
Tutte queste pronunce ribadiscono che la violazione connessa a una dichiarazione infedele assorbe quella relativa al versamento dei correlati acconti, e pertanto non è applicabile una doppia sanzione.
Nel punto 5.3 dell’ordinanza n. 4187/2025, si legge infatti che:
“Non riveste alcuna rilevanza il fatto che il contribuente si sia avvalso del ravvedimento operoso pagando, di conseguenza, la sanzione in misura ridotta. (…) Non sono ravvisabili due distinte violazioni autonomamente sanzionabili, ma un unico comportamento, al quale non può che essere applicata un’unica sanzione.”
3. Eccezione: ravvedimento entro i 90 giorni
Questo principio non si applica nel caso in cui il ravvedimento operoso sia stato perfezionato entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria.
Come chiarito nei paragrafi 2.2.1 e 2.2.3 della Circolare n. 42/E/2016, in tali casi si applicano regole sanzionatorie diverse:
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Dichiarazione tardiva (entro 90 giorni): sanzione fissa di €25, poiché equiparata a una dichiarazione omessa (ex art. 1, co. 1, D.lgs. 471/1997), ridotta a 1/10 ex art. 13, co. 1, lett. c), D.lgs. 472/1997.
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Dichiarazione correttiva (entro 90 giorni): sanzione pari a €27,78, trattandosi di una dichiarazione “non esatta” (ex art. 8, co. 1, D.lgs. 471/1997), ridotta a 1/9 ai sensi della lett. a-bis), art. 13, co. 1, D.lgs. 472/1997.
Il § 2.2.1 della medesima circolare specifica che, in tali ipotesi, rimane necessaria la regolarizzazione dell’eventuale omesso versamento di saldo e acconti derivanti dalla dichiarazione corretta.
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