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Cassazione: niente doppia sanzione per acconti derivanti da dichiarazione infedele ravveduta.

Fisco
1. Decreto Anticipi: le principali novità.
2. Acconto IVA 2023
3. Decreto Milleproroghe
4. Legge di Bilancio 2024
5. Legge di Bilancio 2024: aumento aliquote IVIE e IVAFE.
6. Certificazione unica 2024: invio entro il 18 marzo.
7. Dichiarazione dei redditi 2023: presentazione tardiva entro il 28.02.2024.
8. Conguaglio dell’Imu 2023, versamenti entro il 29 febbraio.
9. Trasmissione dati Sistema Tessera Sanitaria 2024: il nuovo calendario delle scadenze.
10. Le principali misure del Decreto Milleproroghe.
11. Rottamazione quater: pagamenti al 15 marzo con 5gg di tolleranza.
12. Riforma dello sport in ambito fiscale/contributivo.
13. Dichiarazione IVA 2024: invio entro il 30 aprile.
14. Le cause di esclusione modelli ISA 2024 per l’anno d’imposta 2023.
15. Decreto “Adempimenti”.
16. Le nuove sanzioni per le dichiarazioni iva.
17. Contributi Enasarco: scadenza 20 maggio per la I^ rata 2024.
18. Ferie non godute in scadenza il 30 giugno, diritti e tempi di fruizione.
19. Sponsorizzazioni sportive, via alle richieste del credito d’imposta.
20. Diritto Camerale 2024: il pagamento slitta al 31 luglio.
21. Bilanci ETS: novità per il deposito.
22. Rendiconto per cassa ETS: nuove semplificazioni.
23. Chiarimenti IVA per ASD e SSD introdotti dal Decreto Omnibus
24. Sanzioni tributarie: come vengono ridotte dal 1° settembre.
25. Adempimento collaborativo, istruzioni per il ravvedimento operoso.
26. Invio dati Sistema Tessera Sanitaria 1° semestre 2024 entro il 30.09.
27. Patente a crediti per i cantieri edili: come richiederla dal 1° ottobre.
28. Codici tributo per il ravvedimento del CPB.
29. Controlli sui corrispettivi: dal 2026 obbligo di collegamento telematico tra POS e scontrini.
30. Legge di Bilancio 2025.
31. Omessa o irregolare fattura: il nuovo TD29.
32. IVA 2025: le novità del Quadro VO.
33. E-fatture prestazioni sanitarie: obbligo slitta per tutto il 2025.
34. Modello Redditi PF 2025: le regole e le novità per i contribuenti.
35. Quali compensi agli sportivi dilettanti sono esenti da INPS e/o da tassazione?
36. Cassazione: niente doppia sanzione per acconti derivanti da dichiarazione infedele ravveduta.

Con l’ordinanza Cass. civ. Sez. V, 18/02/2025, n. 4187, la Corte di cassazione ha stabilito che, qualora un contribuente regolarizzi una violazione derivante da una dichiarazione infedele tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa, non possono essere irrogate le sanzioni per il tardivo versamento dei maggiori acconti emergenti dalla stessa.

Tale orientamento risulta in linea con l’interpretazione più recente dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, il paragrafo 3.1.2 della Circolare n. 42/E del 2016 – dedicato alle Dichiarazioni integrative per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva – chiarisce che:

“La fattispecie dell’insufficiente o omesso versamento dell’acconto si perfeziona solo con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento stesso ed è autonoma rispetto alla dichiarazione che semplicemente ne determina l’ammontare.”


1. Dichiarazione infedele e acconti: la sanzione è unica

In passato, la questione era meno chiara: l’Amministrazione finanziaria, con la Circolare n. 47/E del 18/06/2008 (§ 4.2), aveva sostenuto una posizione più penalizzante per il contribuente, affermando che:

“Se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta per l’anno 2006 e quindi dei maggiori versamenti in acconto per l’anno 2007, viene ad integrarsi anche la fattispecie dell’insufficiente versamento dell’acconto per il periodo d’imposta 2007.”

Tale interpretazione è stata successivamente superata proprio dalla Circolare n. 42/E/2016 sopra citata.

Anche la giurisprudenza della Cassazione, in precedenza, aveva aderito alla vecchia impostazione dell’Agenzia. Ad esempio, nella sentenza n. 6593 del 10/03/2021, la Corte aveva sostenuto che una dichiarazione infedele ravveduta determinasse automaticamente la violazione relativa ai successivi acconti, facendo esplicito riferimento alla circolare n. 47/E/2008.


2. Il nuovo indirizzo giurisprudenziale

L’ordinanza n. 4187/2025 conferma un orientamento già emerso in precedenti decisioni della Corte di cassazione, quali:

  • Sent. n. 483 dell’11/01/2022

  • Ord. n. 35066 del 29/11/2022 (in tema di imposte dirette)

  • Sent. n. 7436 del 15/03/2023

  • Sent. n. 27963 del 07/12/2020 (in ambito IVA)

Tutte queste pronunce ribadiscono che la violazione connessa a una dichiarazione infedele assorbe quella relativa al versamento dei correlati acconti, e pertanto non è applicabile una doppia sanzione.

Nel punto 5.3 dell’ordinanza n. 4187/2025, si legge infatti che:

“Non riveste alcuna rilevanza il fatto che il contribuente si sia avvalso del ravvedimento operoso pagando, di conseguenza, la sanzione in misura ridotta. (…) Non sono ravvisabili due distinte violazioni autonomamente sanzionabili, ma un unico comportamento, al quale non può che essere applicata un’unica sanzione.”


3. Eccezione: ravvedimento entro i 90 giorni

Questo principio non si applica nel caso in cui il ravvedimento operoso sia stato perfezionato entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria.

Come chiarito nei paragrafi 2.2.1 e 2.2.3 della Circolare n. 42/E/2016, in tali casi si applicano regole sanzionatorie diverse:

  • Dichiarazione tardiva (entro 90 giorni): sanzione fissa di €25, poiché equiparata a una dichiarazione omessa (ex art. 1, co. 1, D.lgs. 471/1997), ridotta a 1/10 ex art. 13, co. 1, lett. c), D.lgs. 472/1997.

  • Dichiarazione correttiva (entro 90 giorni): sanzione pari a €27,78, trattandosi di una dichiarazione “non esatta” (ex art. 8, co. 1, D.lgs. 471/1997), ridotta a 1/9 ai sensi della lett. a-bis), art. 13, co. 1, D.lgs. 472/1997.

Il § 2.2.1 della medesima circolare specifica che, in tali ipotesi, rimane necessaria la regolarizzazione dell’eventuale omesso versamento di saldo e acconti derivanti dalla dichiarazione corretta.

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