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Adempimento collaborativo, istruzioni per il ravvedimento operoso.
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Adempimento collaborativo, istruzioni per il ravvedimento operoso.
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Mef che indica la procedura con cui gli aderenti al regime di cooperative compliance, possono effettuare la regolarizzazione agevolata delle violazioni.
REQUISITI E AMBITO DI APPLICAZIONE.
I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che ravvisano omissioni o irregolarità commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, avvalendosi della procedura di cui al presente decreto.
La procedura di cui al presente decreto è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.
AVVIO DELLA PROCEDURA.
I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, presentano al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all’Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonché le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.
La comunicazione di cui al comma 1, redatta in carta libera, è sottoscritta e presentata all’Ufficio competente, mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. La comunicazione deve essere sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, con firma digitale o con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Ai fini delle riduzioni sanzionatorie di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si tiene conto della data di presentazione della comunicazione qualificata di cui al comma 1.
CONTRADDITTORIO.
L’Ufficio competente, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 2, comma 1, notifica al contribuente, con le modalità di cui all’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, uno schema di ricalcolo contenente l’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire eventuali osservazioni.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al comma 1, l’Ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, notifica, con le stesse modalità di cui al comma 1, un atto di ricalcolo contenente l’indicazione dell’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a quindici giorni, entro cui effettuare il versamento.
La misura delle sanzioni contenuta nell’atto di ricalcolo è determinata sulla base delle riduzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ricorrendone le condizioni, la sanzione base, cui applicare le riduzioni previste dal citato articolo 13, è costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle singole norme violate ridotta della metà ai sensi dell’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
E’ fatta salva la facoltà del contribuente di anticipare la chiusura della procedura mediante pagamento immediato delle maggiori imposte, sanzioni e interessi indicati dall’Ufficio nello schema di ricalcolo di cui al comma 1.
ADEMPIMENTI DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA
La procedura si conclude, con il versamento degli importi dovuti in base all’atto di ricalcolo ovvero nelle ipotesi di cui all’articolo 3, comma 4, in base allo schema di ricalcolo, e, ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, e all’articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
DISPOSIZIONI FINALI
Il pagamento di cui all’articolo 4, comma 1, non preclude l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento sui periodi d’imposta oggetto della comunicazione di cui all’articolo 2, comma 1. L’Agenzia delle entrate non reitera i controlli già effettuati nell’ambito della procedura, sempre che non emergano mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della valutazione effettuata ovvero si ravvisi che le circostanze di fatto o di diritto rappresentate dal contribuente sono non veritiere o non complete.
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