I presupposti richiesti per il provvedimento della conferma delle misure protettive e cautelari devono essere…
La composizione negoziata delle crisi d’impresa: un ulteriore strumento per l’imprenditore in difficoltà.
L’ Istituto della composizione negoziata è stato introdotto dal DL 24 agosto 2021, n. 118, convertito con L. n. 147 del 21 ottobre 2021 e si tratta di un nuovo strumento che può consentire alle imprese di prevenire e garantire la continuità aziendale per l’impresa prima che la situazione di crisi divenga irreversibile.
La Composizione negoziata si inserisce nel contesto del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022.
Attraverso l’introduzione della composizione negoziata il legislatore ha voluto individuare un sistema di natura volontaria, negoziale e stragiudiziale in grado di poter sostenere le imprese in difficoltà. La procedura, infatti, è avviata dall’ imprenditore in crisi di sua spontanea volontà.
L’impresa che si trovi in una condizione di squilibrio patrimoniale economico o finanziario che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza, può richiedere quindi alla Camera di commercio la nomina di un professionista, il cosiddetto Esperto della Crisi, che lo possa affiancare nelle trattative con i creditori e nella rinegoziazione dei contratti, al fine di individuare idonee soluzioni per superare la situazione di difficoltà.
La Composizione negoziata ha natura riservata e stragiudiziale finché il debitore non intenda beneficiare di misure protettive del patrimonio o compiere altre operazioni, come la concessione di finanziamenti prededucibili o la cessione d’azienda, per i quali è necessaria l’autorizzazione del Tribunale.
Sotto il profilo soggettivo, possono ricorrere a tale istituto tutti gli imprenditori commerciali e agricoli, iscritti al registro delle imprese, in qualunque forma esercitino l’attività d’impresa (dunque sia imprenditori individuali che società) e senza distinzione a seconda delle loro dimensioni.
Sotto il profilo oggettivo, requisito essenziale per l’accesso alla procedura è che l’impresa si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tali tuttavia da far risultare ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
L’ammissione alla Composizione prende avvio dall’istanza dell’imprenditore, inserita nella piattaforma telematica della Camera di Commercio della Regione competente, accompagnata da una documentazione consistente in:
- bilancio degli ultimi tre esercizi;
- elenco dei creditori;
- piano finanziario per i successivi sei mesi;
- iniziative industriali che si intendono assumere;
- dichiarazione sulla pendenza di eventuali ricorsi per la dichiarazione di fallimento;
- altre informazioni sulla situazione debitoria.
La negoziazione con i creditori rappresenta una fase fondamentale per questa tipo di procedura, in quanto l’eventuale buon esito potrebbe garantire il superamento del temporaneo dissesto economico finanziario che sta attraversando l’impresa e questo a vantaggio anche dei creditori stessi.
La durata della composizione è di 6 mesi, e alla conclusione del procedimento con la relazione finale dell’Esperto si possono avere diversi esiti, positivi oppure negativi fino alla dichiarazione di liquidazione giudiziale.
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