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Estinzione della società di capitali e la responsabilità dei Liquidatori

Ai sensi dell’art. 2495 comma 2 c.c., i creditori sociali insoddisfatti, nonostante  l’estinzione del soggetto giuridico loro debitore, possono azionare le proprie pretese nei confronti degli ex soci, qualora essi abbiano percepito importi in base al bilancio finale di liquidazione e nei limiti di quanto percepito, oppure dei liquidatori qualora il mancato pagamento dei creditori sociali sia dovuto a loro per dolo o colpa.

Nonostante l’estinzione della società possono infatti verificarsi situazioni nelle quali residuino degli elementi patrimoniali attivi o passivi preesistenti all’estinzione oppure sopravvenuti alla stessa.

In particolare per i debiti tributari vige una specifica disciplina che consente all’Amministrazione Finanziaria di contestare alla società estinta tali debiti entro 5 anni dalla cancellazione dal Registro Imprese.

A tal proposito particolarmente rilevante risulta essere la posizione del Liquidatore della società di capitali estinta, in quanto l’art. 2495 comma 2 del c.c. individua tra i soggetti passivi dell’azione dei creditori sociali anche i liquidatori se il mancato pagamento e/o soddisfacimento dei crediti è dipeso da loro dolo o colpa.

Nella procedura di liquidazione volontaria di una società di capitali, il Liquidatore ha il compito di gestire la liquidazione della società e di garantire il soddisfacimento dei creditori nel limite delle risorse patrimoniali ed economiche disponibili. Nello svolgere la loro attività i liquidatori sono tenuti pertanto all’osservanza di una precisa diligenza professionale disciplinata dalle norme previste per la responsabilità degli amministratori (art. 2489 c. 2 cc).

Qualora tali compiti e doveri non siano osservati come per legge i liquidatori possono dunque essere chiamati a rispondere nei confronti dei creditori sociali.

Il comportamento dei liquidatori si può ritenere colposo quando essi non adempiono i doveri a loro imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico assunto. In particolare il liquidatore deve rispettare nel corso della sua gestione il cosiddetto principio della par condicio creditorum e delle rispettive cause di prelazione nel caso in cui la massa attiva della società non consenta il pagamento integrale di tutti i debiti.

Di seguito si riportano alcuni dei comportamenti sanzionabili del liquidatore secondo la recente giurisprudenza in materia:

  • redazione di bilanci falsi
  • distrazione dell’attivo
  • omessa riscossione di un credito della società facilmente recuperabile
  • distribuzione incauta di acconti ai soci

La responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali è di tipo extracontrattuale ed è dunque onere del creditore dimostrare l’eventuale dolo o colpa derivante dall’operato del liquidatore.

L’azione nei confronti dei liquidatori è inoltre compatibile e cumulabile con quella nei confronti dei soci ma non sussiste alcun vincolo di solidarietà tra le due tipologie di soggetti.

 

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