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Crisi d’impresa: novità giurisprudenziale in tema di “cram down” allargato.

 

In tema di transazione fiscale e contributiva all’interno delle procedure previste nella Crisi di Impresa, lo scorso novembre c’è stata un’importante novità giurisprudenziale in quanto la Corte di Appello di Venezia ha omologato forzosamente una transazione fiscale e ne ha esteso gli effetti agli altri creditori pubblici, enti previdenziali e locali, che a differenza dei privati non avevano aderito alla proposta del creditore istante.

La sentenza fa riferimento quindi al nuovo dettato normativo del Codice della Crisi d’impresa e precisamente all’art. 61 in cui gli effetti dell’accordo di ristrutturazione vengono estesi anche ai creditori non aderenti che appartengono a una categoria omogenea di creditori, se ricorrono alcuni presupposti, fra i quali l’adesione di creditori titolari di almeno il 75% della categoria (c.d. Cram down).

Questa fattispecie viene appunto chiamata con l’espressione anglosassone “Cram Down” e risulta essere di enorme rilievo per il buon esito delle procedure concorsuali con i conseguenti accordi con i creditori.

Nell’ambito delle procedure concorsuali, la transazione fiscale e contributiva infatti permette al contribuente in sede di concordato preventivo e anche nelle altre procedure di dilazionare i pagamenti dei tributi e/o dei contributi con i relativi accessori in deroga al principio generale della “indisponibilità e irrinunciabilità del credito” da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

La funzione dell’omologazione forzosa è uno strumento fondamentale per il perseguimento del preminente interesse dei creditori attraverso il superamento delle resistenze degli uffici finanziari alla proposta transattiva, le quali si dimostrano immotivate in presenza di un’attestata convenienza della stessa rispetto alla liquidazione giudiziale e in contrasto con il principio del buon andamento della Pubblica amministrazione stabilito dall’art. 97 della Costituzione.

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