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Tax credit sponsorizzazioni sportive: proroga al 15 novembre.

Con l’articolo 4 del D.L. 113/2024 (decreto cd. Omnibus) il legislatore ha previsto l’estensione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche effettuati dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del medesimo Decreto) al 15 novembre 2024. Con la novità normativa viene, dunque, stabilito che il beneficio è applicabile anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 10 agosto 15 novembre 2024.

Come precisato dal decreto, l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. 

Qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito di cui al primo periodo relativo ai ricavi non trova applicazione.

Attenzione al fatto che le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche certificano di svolgere attività sportiva giovanile.
Viene previsto che, nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

Sono esclusi dalla disposizione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

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