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Escluse dalla tassazione le quote per tesseramento e attività per le APS.

Contabilità
1. Acconto IVA 2023
2. Legge di Bilancio 2024
3. Legge di Bilancio 2024: aumento aliquote IVIE e IVAFE.
4. Certificazione unica 2024: invio entro il 18 marzo.
5. Dichiarazione dei redditi 2023: presentazione tardiva entro il 28.02.2024.
6. Conguaglio dell’Imu 2023, versamenti entro il 29 febbraio.
7. Le principali misure del Decreto Milleproroghe.
8. Riforma dello sport in ambito fiscale/contributivo.
9. Dichiarazione IVA 2024: invio entro il 30 aprile.
10. Le cause di esclusione modelli ISA 2024 per l’anno d’imposta 2023.
11. Decreto “Adempimenti”.
12. Le nuove sanzioni per le dichiarazioni iva.
13. Contributi Enasarco: scadenza 20 maggio per la I^ rata 2024.
14. Escluse dalla tassazione le quote per tesseramento e attività per le APS.
15. Ferie non godute in scadenza il 30 giugno, diritti e tempi di fruizione.
16. Sponsorizzazioni sportive, via alle richieste del credito d’imposta.
17. Diritto Camerale 2024: il pagamento slitta al 31 luglio.
18. Rimanenze di magazzino: le novità con la Legge di bilancio 2024

Non sono soggette ad imposizione le quote di iscrizione e corrispettivi specifici versati da iscritti, non associati, alle Associazioni per la promozione sociale territoriale (Aps), che sono anche tesserati a organizzazioni nazionali di cui l’Aps è parte. È, in estrema sintesi, il chiarimento fornito con la risposta n. 115 del 24 maggio 2024 dell’Agenzia delle entrate.

L’istante, una sezione territoriale di un’Aps nazionale, fa sapere che il proprio statuto distingue gli iscritti, cioè in pratica i minori che sono inseriti nel percorso educativo, e gli associati, adulti con mansioni di educatori volontari che beneficiano invece dei diritti di voto.

Ciascun iscritto versa una quota destinata all’iscrizione all’associazione e al tesseramento all’Aps nazionale. Gli stessi iscritti versano poi all’Aps anche dei corrispettivi specifici per la fruizione delle attività educative proposte nel corso dell’anno, come gite uscite escursioni, ecc.

Chiede quindi se devono essere considerati compensi da attività commerciali le quote di iscrizione versate dagli iscritti, privi di diritti partecipativi, parte delle quali viene a sua volta trasferita per il tesseramento all’Aps nazionale.

L’Agenzia rileva che il punto centrale dell’istanza sono le previsioni dell’articolo 148, comma 1 del Tuir, rivolte agli enti non commerciali costituiti in forma associativa, secondo cui «non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo».

Inoltre, il successivo comma 2 stabilisce, invece, che rientrano nelle attività commerciali «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto”.

Infine, il comma 3 prevede, per talune enti associativi (tra cui le Aps), che non si devono considerare “commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati».

In pratica il comma 3 “decommercializza” per taluni enti associativi, l’attività svolta verso il pagamento di corrispettivi specifici, a patto che l’attività sia finalizzata agli scopi istituzionali dell’ente e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano effettuate a favore degli iscritti locali o nazionali che siano tesserati.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che le disposizioni agevolative dell’articolo 148, comma 3 citato possano applicarsi anche alle prestazioni effettuate dall’associazione istante agli iscritti (non associati), a condizione che gli stessi siano anche tesserati all’ente di riferimento nazionale.

L’irrilevanza reddituale riguarderà sia la quota di iscrizione annuale all’Aps, sia il versamento che l’Aps trasferisce all’associazione nazionale come parte del tesseramento annuale del proprio iscritto.

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