Skip to content

Controlli sui corrispettivi: dal 2026 obbligo di collegamento telematico tra POS e scontrini.

Contabilità
1. Acconto IVA 2023
2. Legge di Bilancio 2024
3. Legge di Bilancio 2024: aumento aliquote IVIE e IVAFE.
4. Certificazione unica 2024: invio entro il 18 marzo.
5. Dichiarazione dei redditi 2023: presentazione tardiva entro il 28.02.2024.
6. Conguaglio dell’Imu 2023, versamenti entro il 29 febbraio.
7. Le principali misure del Decreto Milleproroghe.
8. Riforma dello sport in ambito fiscale/contributivo.
9. Dichiarazione IVA 2024: invio entro il 30 aprile.
10. Le cause di esclusione modelli ISA 2024 per l’anno d’imposta 2023.
11. Decreto “Adempimenti”.
12. Le nuove sanzioni per le dichiarazioni iva.
13. Contributi Enasarco: scadenza 20 maggio per la I^ rata 2024.
14. Escluse dalla tassazione le quote per tesseramento e attività per le APS.
15. Ferie non godute in scadenza il 30 giugno, diritti e tempi di fruizione.
16. Sponsorizzazioni sportive, via alle richieste del credito d’imposta.
17. Diritto Camerale 2024: il pagamento slitta al 31 luglio.
18. Rimanenze di magazzino: le novità con la Legge di bilancio 2024
19. Bilanci ETS: novità per il deposito.
20. Rendiconto per cassa ETS: nuove semplificazioni.
21. Sanzioni tributarie: come vengono ridotte dal 1° settembre.
22. Adempimento collaborativo, istruzioni per il ravvedimento operoso.
23. Invio dati Sistema Tessera Sanitaria 1° semestre 2024 entro il 30.09.
24. Patente a crediti per i cantieri edili: come richiederla dal 1° ottobre.
25. Codici tributo per il ravvedimento del CPB.
26. Controlli sui corrispettivi: dal 2026 obbligo di collegamento telematico tra POS e scontrini.

La bozza di legge di bilancio 2025 approvata dal Governo è stata resa disponibile alla stampa il 23 ottobre. Tra le misure ve ne sono a contrasto dell’evasione fiscale.

In dettaglio la bozza dell’articolo 9 prevede che POS e scontrini dal 2026 saranno sempre connessi.

Come spiega sinteticamente la relazione illustrativa, il DDL di Bilancio introduce il vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. 

Il registratore potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

Sarà prevista una sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna violazione:

  • mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati
  • mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.

Nello specifico si va ad integrare  maggiormente il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi. 

Si introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest’ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all’identificazione del cliente) e trasmettere all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
I commi 2 e 3 dello stesso articolo vanno ad apportare novità, rispettivamente l’articolo 11 e 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997, introducendo un apposito sistema sanzionatorio volto a presidiare il corretto adempimento del nuovo obbligo.

  • in particolare, è prevista una sanzione pecuniaria nonché la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna delle seguenti violazioni:
    il mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati. Per tale ipotesi, le sanzioni irrogate sono analoghe a quelle previste dagli articoli 11, comma 5, e 12, comma 3, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in caso di mancata installazione del misuratore fiscale;
  • la mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici. In tale ipotesi le sanzioni irrogate sono analoghe a quelle previste dagli articoli 11, comma 2-quinquies, e 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in caso di mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei corrispettivi.

Al fine di consentire agli operatori l’adeguamento software dei dispositivi telematici attualmente in uso, prevede che le disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Se hai dubbi, contattaci via mail a segreteria@capitaladvisory.net oppure chiamaci al numero +39 06 8088554.

Non accontentarti: rimani aggiornato e seguito come una grande impresa con il supporto professionale di Capital Advisory.

Torna su