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Conguaglio dell’Imu 2023, versamenti entro il 29 febbraio.

Contabilità
1. Acconto IVA 2023
2. Legge di Bilancio 2024
3. Legge di Bilancio 2024: aumento aliquote IVIE e IVAFE.
4. Certificazione unica 2024: invio entro il 18 marzo.
5. Dichiarazione dei redditi 2023: presentazione tardiva entro il 28.02.2024.
6. Conguaglio dell’Imu 2023, versamenti entro il 29 febbraio.
7. Le principali misure del Decreto Milleproroghe.
8. Riforma dello sport in ambito fiscale/contributivo.
9. Dichiarazione IVA 2024: invio entro il 30 aprile.
10. Le cause di esclusione modelli ISA 2024 per l’anno d’imposta 2023.
11. Decreto “Adempimenti”.
12. Le nuove sanzioni per le dichiarazioni iva.
13. Contributi Enasarco: scadenza 20 maggio per la I^ rata 2024.
14. Escluse dalla tassazione le quote per tesseramento e attività per le APS.
15. Ferie non godute in scadenza il 30 giugno, diritti e tempi di fruizione.
16. Sponsorizzazioni sportive, via alle richieste del credito d’imposta.
17. Diritto Camerale 2024: il pagamento slitta al 31 luglio.
18. Rimanenze di magazzino: le novità con la Legge di bilancio 2024
19. Bilanci ETS: novità per il deposito.
20. Rendiconto per cassa ETS: nuove semplificazioni.
21. Sanzioni tributarie: come vengono ridotte dal 1° settembre.
22. Adempimento collaborativo, istruzioni per il ravvedimento operoso.
23. Invio dati Sistema Tessera Sanitaria 1° semestre 2024 entro il 30.09.
24. Patente a crediti per i cantieri edili: come richiederla dal 1° ottobre.
25. Codici tributo per il ravvedimento del CPB.
26. Controlli sui corrispettivi: dal 2026 obbligo di collegamento telematico tra POS e scontrini.

Entro il 29 febbraio occorre pagare, se dovuto, il conguaglio del saldo IMU 2023, senza interessi né sanzioni.

Le disposizioni sul conguaglio sono contenute nei commi 72 e 73 della legge di Bilancio 2024, difatti  il comma 72 considera tempestive e efficaci le delibere comunali di approvazione delle aliquote e tariffe diverse dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale Irpef.

Il successivo comma 73 dispone che l’eventuale conguaglio dovuto dal contribuente tra l’imposta versata e quella invece dovuta dovrà essere corrisposto, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 29 febbraio 2024.

In sostanza se le delibere comunali sono inserite nel portale del federalismo e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro i termini prorogati produrranno i loro effetti per l’annualità 2023. Diversamente se non sono rispettate neanche le nuove scadenze, dovranno applicarsi le aliquote e i regolamenti vigenti nel 2022.

Di conseguenza se il saldo IMU 2023 pagato entro l’ordinaria scadenza del 18 dicembre scorso (il 16 cadeva di sabato) è minore rispetto all’imposta dovuta definitivamente per effetto della proroga, i contribuenti dovranno versare il conguaglio entro il 29 febbraio 2024.

Se, invece, il contribuente ha versato un importo superiore dovrà chiedere il rimborso secondo l’ordinaria procedura.

Se hai dubbi, contattaci via mail a segreteria@capitaladvisory.net oppure chiamaci al numero +39 06 8088554.

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