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Conguaglio dell’Imu 2023, versamenti entro il 29 febbraio.
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Conguaglio dell’Imu 2023, versamenti entro il 29 febbraio.
Entro il 29 febbraio occorre pagare, se dovuto, il conguaglio del saldo IMU 2023, senza interessi né sanzioni.
Le disposizioni sul conguaglio sono contenute nei commi 72 e 73 della legge di Bilancio 2024, difatti il comma 72 considera tempestive e efficaci le delibere comunali di approvazione delle aliquote e tariffe diverse dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale Irpef.
Il successivo comma 73 dispone che l’eventuale conguaglio dovuto dal contribuente tra l’imposta versata e quella invece dovuta dovrà essere corrisposto, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 29 febbraio 2024.
In sostanza se le delibere comunali sono inserite nel portale del federalismo e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro i termini prorogati produrranno i loro effetti per l’annualità 2023. Diversamente se non sono rispettate neanche le nuove scadenze, dovranno applicarsi le aliquote e i regolamenti vigenti nel 2022.
Di conseguenza se il saldo IMU 2023 pagato entro l’ordinaria scadenza del 18 dicembre scorso (il 16 cadeva di sabato) è minore rispetto all’imposta dovuta definitivamente per effetto della proroga, i contribuenti dovranno versare il conguaglio entro il 29 febbraio 2024.
Se, invece, il contribuente ha versato un importo superiore dovrà chiedere il rimborso secondo l’ordinaria procedura.
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