Con il Provvedimento n 422344 del 21 novembre l'Agenzia delle Entrate detta le regole per un…
Acconto IVA 2023
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Acconto IVA 2023
L’ acconto IVA deve essere effettuato entro il prossimo 27 dicembre con la possibilità di compensare il dovuto con eventuali crediti di imposte e contributi.
Devono pagarlo tutti i titolari di “partita”, con alcune eccezioni, tra cui i contribuenti non tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche.
METODI PER CALCOLARE L’ACCONTO IVA.
Per calcolare l’acconto IVA si possono utilizzare i seguenti metodi:
- Metodo storico: che è il più selezionato perché a basso rischio, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato per il mese di dicembre o l’ultimo trimestre dello scorso anno.In pratica, la base di calcolo, su cui applicare detta percentuale, è il debito d’imposta risultante:
- dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2022, per i contribuenti mensili
- dalla dichiarazione annuale Iva, per i trimestrali
- dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno scorso, per i trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, eccetera);
- Metodo previsionale: questo è il metodo meno sicuro poiché l’operazione di calcolo non è determinato partendo da dati effettivi riferiti al passato ma, al contrario, sulla base di una stima del debito tributario che, secondo il contribuente, risulterà dall’ultima liquidazione periodica 2023, se mensile, o dalla dichiarazione annuale, se trimestrale, o ancora dalla liquidazione per il quarto trimestre dell’anno, se si tratta di trimestrali “speciali”.
Anche in questo caso, la percentuale da applicare sulla previsione di debito per il 2023 è pari all’88 per cento; - Metodo analitico: optando per questo metodo emerge il reale debito d’imposta accumulato fino a quella data. La percentuale dell’acconto sale al 100% dell’imposta risultante da una straordinaria, ma effettiva, liquidazione periodica al 20 dicembre 2023, effettuata prendendo in considerazione le fatture relative ad acquisti e vendite, registrate o che dovevano essere registrate dal 1° al 20 dicembre, in caso di contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, nell’ipotesi di trimestrali.
ESONERATI DAL VERSAMENTO ACCONTO IVA.
Come detto nell’introduzione, ci sono delle eccezioni che sono esonerati nel versare l’ acconto IVA. Queste eccezioni sono:
- Se l’importo, dopo aver effettuato il calcolo, è inferiore a €103.29;
- i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i produttori agricoli “di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972“;
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva;
- i contribuenti che hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensile o entro il 30 settembre se trimestrale oppure hanno iniziato l’attività;
- i contribuenti che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
- i contribuenti che pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta.
METODO DI VERSAMENTO
L’acconto IVA si versa tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici:
- 6013, per i contribuenti mensili;
- 6035, per quelli trimestrali, i contribuenti trimestrali ordinari, per l’acconto IVA, non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%.
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