Skip to content

Quali compensi agli sportivi dilettanti sono esenti da INPS e/o da tassazione?

Contabilità
1. Acconto IVA 2023
2. Legge di Bilancio 2024
3. Legge di Bilancio 2024: aumento aliquote IVIE e IVAFE.
4. Certificazione unica 2024: invio entro il 18 marzo.
5. Dichiarazione dei redditi 2023: presentazione tardiva entro il 28.02.2024.
6. Conguaglio dell’Imu 2023, versamenti entro il 29 febbraio.
7. Le principali misure del Decreto Milleproroghe.
8. Riforma dello sport in ambito fiscale/contributivo.
9. Dichiarazione IVA 2024: invio entro il 30 aprile.
10. Le cause di esclusione modelli ISA 2024 per l’anno d’imposta 2023.
11. Decreto “Adempimenti”.
12. Le nuove sanzioni per le dichiarazioni iva.
13. Contributi Enasarco: scadenza 20 maggio per la I^ rata 2024.
14. Escluse dalla tassazione le quote per tesseramento e attività per le APS.
15. Ferie non godute in scadenza il 30 giugno, diritti e tempi di fruizione.
16. Sponsorizzazioni sportive, via alle richieste del credito d’imposta.
17. Diritto Camerale 2024: il pagamento slitta al 31 luglio.
18. Rimanenze di magazzino: le novità con la Legge di bilancio 2024
19. Bilanci ETS: novità per il deposito.
20. Rendiconto per cassa ETS: nuove semplificazioni.
21. Sanzioni tributarie: come vengono ridotte dal 1° settembre.
22. Adempimento collaborativo, istruzioni per il ravvedimento operoso.
23. Invio dati Sistema Tessera Sanitaria 1° semestre 2024 entro il 30.09.
24. Patente a crediti per i cantieri edili: come richiederla dal 1° ottobre.
25. Codici tributo per il ravvedimento del CPB.
26. Controlli sui corrispettivi: dal 2026 obbligo di collegamento telematico tra POS e scontrini.
27. Legge di Bilancio 2025.
28. Omessa o irregolare fattura: il nuovo TD29.
29. IVA 2025: le novità del Quadro VO.
30. E-fatture prestazioni sanitarie: obbligo slitta per tutto il 2025.
31. Modello Redditi PF 2025: le regole e le novità per i contribuenti.
32. Quali compensi agli sportivi dilettanti sono esenti da INPS e/o da tassazione?

Secondo il decreto legislativo n. 36/2021, i compensi ai lavoratori sportivi dilettanti beneficiano di specifiche soglie di esenzione, sia dal punto di vista previdenziale che fiscale, attraverso meccanismi distinti.

Vediamo nel dettaglio gli aspetti contributivi e fiscali nei paragrafi seguenti.

Aspetti contributivi

I compensi fino a 5.000 euro annui lordi, percepiti da un lavoratore sportivo in forma di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), non sono soggetti a contribuzione previdenziale.

🔹 Il limite dei 5.000 euro è cumulativo tra tutti gli enti sportivi con cui il lavoratore ha rapporti.
🔹 Ad esempio, se un istruttore riceve 5.000 euro da ciascuna di due ASD, il totale (10.000 euro) supera la soglia, e di conseguenza scatta l’obbligo contributivo.

👉 In questo caso, l’ASD che corrisponde il compenso eccedente i 5.000 euro è tenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota eccedente di sua competenza.

Superata la soglia dei 5.000 euro:

  • Il lavoratore deve essere iscritto alla Gestione Separata INPS.

  • L’aliquota contributiva ordinaria applicabile è pari al 24%.

⚠️ Attenzione:
È il lavoratore stesso a dover autodichiarare il superamento della soglia a ciascun ente sportivo con cui collabora.
È quindi consigliabile che l’ASD/SSD richieda formalmente tale dichiarazione prima dell’erogazione del compenso.


Esempio pratico fornito dal RASD

Domanda: Un istruttore collabora con due ASD, percependo 5.000 euro da ciascuna. Quali sono gli adempimenti?

In questo caso:

  • L’istruttore supera la soglia dei 5.000 euro.

  • L’ASD che paga il secondo compenso deve procedere con l’iscrizione alla Gestione Separata e al versamento dei contributi.


Riduzione dell’imponibile contributivo (fino al 31 dicembre 2027)

È prevista una riduzione dell’imponibile contributivo del 50% per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione Separata che percepiscono compensi superiori a 5.000 euro.

🔹 Come funziona:

  • I primi 5.000 euro sono esenti da contribuzione.

  • Sulla parte eccedente, si applica la riduzione del 50%.

  • L’aliquota del 24% si calcola sul 50% dell’importo eccedente.

🔹 Ripartizione del contributo:

  • 2/3 a carico dell’ASD/SSD (committente)

  • 1/3 a carico del lavoratore sportivo

Esempio:

Un lavoratore percepisce 10.000 euro annui da un’ASD:

  • Primi 5.000 euro: esenti

  • Eccedenza di 5.000 euro → si applica la riduzione del 50% = 2.500 euro imponibili

  • Contributi sul nuovo imponibile (2.500 euro) al 24% = 600 euro totali
    400 euro a carico dell’ASD, 200 euro a carico del lavoratore


Aspetti fiscali

I compensi fino a 15.000 euro annui percepiti nell’ambito di attività sportiva dilettantistica non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF.

🔹 Anche in questo caso, il limite è cumulativo tra tutti gli incarichi sportivi percepiti nel corso dell’anno.

Una volta superata la soglia:

  • La parte eccedente è soggetta a tassazione ordinaria, in base al regime fiscale del percettore (ordinario o forfettario).

📌 Nota: L’esenzione vale anche per i soggetti iscritti al RUNTS (Enti del Terzo Settore), limitatamente all’attività sportiva dilettantistica.

Se hai dubbi, contattaci via mail a segreteria@capitaladvisory.net oppure chiamaci al numero +39 06 8088554.

Non accontentarti: rimani aggiornato e seguito come una grande impresa con il supporto professionale di Capital Advisory.

Torna su