Il Dipartimento per lo Sport ha annunciato la nuova edizione del programma "Sport e Periferie"…
Quali compensi agli sportivi dilettanti sono esenti da INPS e/o da tassazione?
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Quali compensi agli sportivi dilettanti sono esenti da INPS e/o da tassazione?
Secondo il decreto legislativo n. 36/2021, i compensi ai lavoratori sportivi dilettanti beneficiano di specifiche soglie di esenzione, sia dal punto di vista previdenziale che fiscale, attraverso meccanismi distinti.
Vediamo nel dettaglio gli aspetti contributivi e fiscali nei paragrafi seguenti.
Aspetti contributivi
I compensi fino a 5.000 euro annui lordi, percepiti da un lavoratore sportivo in forma di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), non sono soggetti a contribuzione previdenziale.
🔹 Il limite dei 5.000 euro è cumulativo tra tutti gli enti sportivi con cui il lavoratore ha rapporti.
🔹 Ad esempio, se un istruttore riceve 5.000 euro da ciascuna di due ASD, il totale (10.000 euro) supera la soglia, e di conseguenza scatta l’obbligo contributivo.
👉 In questo caso, l’ASD che corrisponde il compenso eccedente i 5.000 euro è tenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota eccedente di sua competenza.
Superata la soglia dei 5.000 euro:
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Il lavoratore deve essere iscritto alla Gestione Separata INPS.
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L’aliquota contributiva ordinaria applicabile è pari al 24%.
⚠️ Attenzione:
È il lavoratore stesso a dover autodichiarare il superamento della soglia a ciascun ente sportivo con cui collabora.
È quindi consigliabile che l’ASD/SSD richieda formalmente tale dichiarazione prima dell’erogazione del compenso.
Esempio pratico fornito dal RASD
Domanda: Un istruttore collabora con due ASD, percependo 5.000 euro da ciascuna. Quali sono gli adempimenti?
In questo caso:
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L’istruttore supera la soglia dei 5.000 euro.
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L’ASD che paga il secondo compenso deve procedere con l’iscrizione alla Gestione Separata e al versamento dei contributi.
Riduzione dell’imponibile contributivo (fino al 31 dicembre 2027)
È prevista una riduzione dell’imponibile contributivo del 50% per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione Separata che percepiscono compensi superiori a 5.000 euro.
🔹 Come funziona:
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I primi 5.000 euro sono esenti da contribuzione.
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Sulla parte eccedente, si applica la riduzione del 50%.
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L’aliquota del 24% si calcola sul 50% dell’importo eccedente.
🔹 Ripartizione del contributo:
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2/3 a carico dell’ASD/SSD (committente)
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1/3 a carico del lavoratore sportivo
Esempio:
Un lavoratore percepisce 10.000 euro annui da un’ASD:
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Primi 5.000 euro: esenti
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Eccedenza di 5.000 euro → si applica la riduzione del 50% = 2.500 euro imponibili
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Contributi sul nuovo imponibile (2.500 euro) al 24% = 600 euro totali
→ 400 euro a carico dell’ASD, 200 euro a carico del lavoratore
Aspetti fiscali
I compensi fino a 15.000 euro annui percepiti nell’ambito di attività sportiva dilettantistica non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF.
🔹 Anche in questo caso, il limite è cumulativo tra tutti gli incarichi sportivi percepiti nel corso dell’anno.
Una volta superata la soglia:
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La parte eccedente è soggetta a tassazione ordinaria, in base al regime fiscale del percettore (ordinario o forfettario).
📌 Nota: L’esenzione vale anche per i soggetti iscritti al RUNTS (Enti del Terzo Settore), limitatamente all’attività sportiva dilettantistica.
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