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Bonus investimenti pubblicitari 2025

Dal 1° al 31 marzo il Dipartimento per l’editoria comunica che è possibile inviare la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2025. 

Questo bonus è stato introdotto nel 2017 e convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 dall’anno 2018. Consiste in un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.  

A decorrere dall’anno 2023, il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già previsti dalla precedente normativa nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie nel limite massimo di 30 milioni di euro. 

 

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con: 

  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),  
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS), 
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE). 

Contenuto della comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate: 

  • dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”; la quale dovrà contenere oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente anche i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno per il quale si richiede l’agevolazione; 
  • dal 9 gennaio al 9 febbraio del 2026, i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso”debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, la quale attesterà gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato. 

 

I beneficiari:

Possono richiedere il bonus investimenti pubblicitari: 

  • le imprese o i lavoratori autonomi; 
  • e gli enti non commerciali. 
  • Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile. 

 

Queste categorie, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, dovranno destinare a queste tipologie di investimento un importo con un incremento almeno pari all‘1% agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. 

 

Se il credito d’imposta richiesto supera i 150mila euro, bisogna presentare una delle seguenti dichiarazioni (alternativamente): 

 

  • di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste); 
  • di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali e/o i dati di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 e all’articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

 

 

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