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Regime IVA ETS: rinviato al 10 gennaio 2026 il passaggio dal regime IVA di esclusione a quello di esenzione

Decreto Milleproroghe 2025, rinvia l’entrata in vigore della disciplina IVA degli enti associativi ed il passaggio dal regime IVA di esclusione a quello di esenzione al 10.01.2026 

Il Consiglio dei ministri del 9 dicembre ha approvato il Decreto Milleproroghe 2025 con cui ha rinviato l’entrata in vigore della disciplina IVA degli enti associativi ed il passaggio dal regime IVA di esclusione a quello di esenzione(per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci da parte degli enti non commerciali).  

Resta ferma, la facoltà delle organizzazioni di volontariato e delle dele associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, non superiori a euro 65.000, di optare dal 1° gennaio 2024 per l’applicazione, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, del regime speciale all’articolo 1, commi da 58 a 63, L. 190/2014 

In alternativa, per tali enti – indipendentemente se i ricavi superino i 65.000 euro – resta in vigore il regime forfettario, che riguarda sia l’IVA che l’IRES. 

 

1) ETS: il passaggio delle operazioni dall’esclusione o imponibilità IVA all’esenzione 

 

L’ambito di applicazione dell’esenzione IVA non è esattamente sovrapponibile a quello preesistente di esclusione da imposta. In alcuni casi la norma di esenzione è più stringente di quella di esclusione, con la conseguenza che alcune operazioni attualmente escluse da IVA diventeranno IVA imponibili, in altri casi alcune operazioni attualmente IVA imponibili potranno fruire di un regime IVA di esenzione. 

       

2) Modifiche che entreranno in vigore con la nuova normativa 

 

Dal 10 gennaio 2026 rientreranno nel campo di esenzione dell’imposta iva le seguenti operazioni: 

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica, nei confronti di soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto; 

2) la somministrazione di alimenti e bevande effettuate da bar ed esercizi similari, a fronte di corrispettivi specifici, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale di associazioni di promozione sociale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, nel caso in cui l’attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia resa agli associati. 

 Per quanto riguarda le nuove operazioni (comma 4, articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972): 

1)Le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto; 

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali; 

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona a loro esclusivo profitto; 

4) la somministrazione di alimenti e bevande effettuate da associazioni di promozione sociale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, nel caso in cui l’attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia resa nei confronti di indigenti. 

 Operazioni imponibili fino al 1° luglio 2024 ( che potranno fruire del regime di esenzione): 

1) Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone (diverse da soci, associati o partecipanti) che esercitano lo sport o l’educazione fisica; 

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. 

 

3) Il passaggio degli enti del terzo settore a Regime IVA ex legge 190/2014  sarà opzionabile o obbligatorio? 

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 5 dicembre 2023, ha affermato che “nelle more della piena operatività delle disposizioni del codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, con volume d’affari non superiore a 65.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2024 possono avvalersi di tale regime. 

Di conseguenza non sussiste alcun obbligo ma resta la possibilità di scelta tra i due regimi IVA.   

 

4) Regime IVA per gli ETS: sintesi 

 

Per gli ETS che integrano i requisiti della L. 190/2014 e scelgono di optare per il regime forfettario:  

  • emetteranno fattura senza addebitare l’IVA e senza operare la detrazione sulle fatture di acquisto; 
  • saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni e liquidazioni periodiche;  
  • saranno comunque tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori d’imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.  
  • restano fermi gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e bollette doganali, nonché di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti. 

In alternativa, gli ETS possono aderire al regime della L. 398/91che ai fini iva per i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali “connesse agli scopi istituzionali”, applicano le disposizioni previste in materia di attività di intrattenimento e spettacolo. L’Iva da versare verrà determinata sottraendo all’Iva incassata sulle operazioni attive una detrazione forfettaria pari a: 

  • l 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili (incluse attività di sponsorizzazione e pubblicità), 
  • 1/3 per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofoniche. 

 

In ultimo, al di fuori dei regimi speciali, l’ente può esercitare l’opzione per la dispensa degli adempimenti IVA ex art. 36-bis DPR 633/72, rinunciano al diritto di detrazione dell’IVA, sono esonerati dalla comunicazione degli adempimenti LIPE e dalla presentazione della dichiarazione annuale. 

 

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