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Patto di famiglia: caratteristiche e limiti

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Il patto di famiglia è uno strumento giuridico introdotto nel 2006 nell’ordinamento italiano, disciplinato dagli articoli 768-bis e seguenti del Codice Civile. Esso consente ai titolari di imprese o partecipazioni societarie di trasferire la propria azienda o le proprie quote ai discendenti in vita, senza aspettare il momento della successione ereditaria. L’obiettivo del patto è quello di garantire la continuità dell’impresa familiare, evitando che alla morte del titolare si creino conflitti tra gli eredi o frammentazioni della proprietà.

Caratteristiche principali:

  •  Il patto deve essere stipulato per atto pubblico con l’intervento di un notaio.
  • Tutti i legittimari (ovvero i soggetti che hanno diritto a una quota di legittima, come coniuge e figli) devono partecipare e accettare il patto.
  • Il beneficiario, che può essere uno o più discendenti, riceve l’azienda o le partecipazioni societarie.

Limiti previsti dal codice civile:

  1. Partecipazione dei legittimari: Tutti coloro che sarebbero titolari di una quota di legittima devono essere parte del patto e accettare quanto disposto. In assenza del consenso di un legittimario, il patto non può essere concluso.
  2. Obbligo di liquidazione: I legittimari che non ricevono la quota aziendale o le partecipazioni societarie devono essere liquidati. Il valore della liquidazione viene concordato tra le parti, ma può essere oggetto di contestazione in sede giudiziaria se ritenuto inadeguato.
  3. Irrinunciabilità ai diritti futuri: Il patto non preclude ai legittimari di far valere i propri diritti su eventuali beni che non fanno parte dell’azienda o delle quote societarie trasferite.
  4. Revocabilità: Come ogni contratto, il patto può essere revocato per mutuo consenso delle parti, ovvero se tutte le persone coinvolte accettano di sciogliere il patto.

Il patto di famiglia è, quindi, un istituto particolarmente utile per preservare la stabilità e la continuità delle imprese familiari, ma richiede il rispetto di rigidi requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge.

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