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Concordato preventivo biennale: approvato l’emendamento sul condono dei redditi passati

Un emendamento denominato Decreto Omnibus mira ad inserire anche i redditi 2018-2022.

Vediamo cosa contiene l’emendamento al Decreto Omnibus:

In Primis, entro il 31 ottobre (dopo le modifiche introdotte dal correttivo di agosto) è necessario aderire, per gli interessati, al CPB concordato preventivo biennale.

  • Concordato preventivo biennale: ipotesi di condono anche per i redditi 2018-2022

L’emendamento al Decreto Omnibus approvato dalla Commissione Bilancio e Finanza del Senato in data 29 settembre introduce un ravvedimento speciale riservato agli autonomi aderenti al nuovo accordo con il Fisco.

I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché l’imposta regionale sulle attività produttive.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura del:

  • 5 % per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10 % per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
  • 20 % per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30 % per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • 40 % per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • 50 % per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

 

Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:

  • 10 %, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12 %, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15 % se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

In ogni caso il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a mille euro.

 

Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili.

Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

  • intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 22 del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13;
  • applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero
  • notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell’articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di
  • imposta dal 2018 al 2022;
  • mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8.

 

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