Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, il 5 novembre ha pubblicato un nuovo quaderno di economia…
Rendicontazione di sostenibilità ESG: adeguamento del bilancio agli standard Corporate Sustainability Reporting Directive(CSRD)
La direttiva UE sulla rendicontazione di sostenibilità ESG diventa legge in Italia: adeguamento dell’informativa del bilancio d’esercizio.
Il 30 agosto scorso, il Consiglio dei Ministri, ha adottato il testo definitivo che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2022/2464, anche denominata Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD[1].
Tale decreto prevede che i nuovi principi di rendicontazione entrano nel bilancio d’esercizio in modo progressivo nel tempo, secondo gli obblighi preesistenti e la dimensione dell’impresa:
a decorrere dall’esercizio finanziario che inizia il 01.01.2024 sono obbligate:
– le grandi imprese e le imprese madri di grandi gruppi con oltre 500 dipendenti;
– gli enti di interesse pubblico;
– i soggetti già tenuti all’obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria
a decorrere dal 01.01.2025 sono obbligate: le grandi imprese non quotate che alla chiusura dell’esercizio abbiano superato almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
250 numero medio di dipendenti: stato patrimoniale >25 milioni di euro o ricavi netti > 50 milioni di euro;
a decorrere dal 01.01.2026 sono obbligate:
- le piccole e medie imprese quotate (con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati ed escluse le microimprese)
- enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive; a decorrere dal 01.01.2028 sono obbligate:
- imprese al di fuori dell’UE che realizzano prestazioni superiori a 150 milioni di euro nella Comunità Europea, se hanno almeno un’impresa figlia o una succursale nell’UE.
1) Rendicontazione di sostenibilità ESG: Overview
Il Decreto evidenzia, tra gli altri, i punti indicativi propri della Direttiva (UE) 2022/2464 sull’attuazione della norma nel nostro Paese, relativamente a:
- Soggettività dell’obbligo: grandi imprese (anche non soggette alla DNF) e PMI quotate;
- le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle, questioni di sostenibilità;
- il nuovo obbligo di conformità ai principi di rendicontazione ESRS;
- le semplificazioni previste per le imprese nella value chain, e quindi anche per le piccole e medie imprese.
2) Rendicontazione di sostenibilità ESG: dalla DNF (Dichiarazione non Finanziaria) alla ESRS?
Il Decreto recepisce l’obbligo di informativa per:
- Grandi imprese e PMI quotate, nelle forme giuridiche di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;
- Imprese di assicurazione;
- enti creditizi;
- la società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è tenuta a fare esclusivo riferimento alle informazioni relative alle società o enti sui quali la stessa esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 del Codice civile.
Gli ESRS (European Sustainability Reporting Standards) sono standard sviluppati per allineare il modo in cui le aziende europee rendono conto del loro impatto ambientale, sociale e di governance (ESG). Si compongono di 12 standard che coprono i requisiti generali di rendicontazione e tutti i temi legati alla sostenibilità redatto dall’EFRAG.
4) Rendicontazione di sostenibilità: semplificazioni per le PMI quotate “value cap chain”
Le piccole e medie imprese quotate, che rientrano nella definizione del Regolamento (UE) 575/2013, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle seguenti informazioni:
1) Una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell’impresa;
2) Una descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
3) I principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali;
4) I principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa;
5) Gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni
Il processo di rendicontazione deve garantire la conformità ai principi di rendicontazione ESRS, “obbligo di conformità”.
Per le PMI quotate la Direttiva (UE) ammette un approccio graduale e semplificativo in applicazione del principio “value cap chain” integrato in uno documento vincolante ad hoc pubblicato dall’EFRAG.
5) Rendicontazione di sostenibilità ESG: PMI e Microimprese
Le PMI e microimprese (al di fuori del perimetro delle società quotate) che non rientrano nel perimetro dell’obbligo normativo, adottano il processo di rendicontazione su base volontaria.
L’EFRAG ha previsto la stesura di un principio (unico) volontario, ESRS VSME, che rispetto al primo set di 12 principi adottati, non è un documento vincolante e prevede semplificazioni:
– nel linguaggio;
– nell’analisi di doppia materialità;
– nel numero di informative da rendicontare.
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