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Chiarimenti IVA per ASD e SSD introdotti dal Decreto Omnibus
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Chiarimenti IVA per ASD e SSD introdotti dal Decreto Omnibus
Tra le novità introdotte con il Decreto Ominbus, pubblicato in GU n 186 del 9 agosto e contenente norme che trattano di diverse materie di carattere fiscale, proroghe di termini normativi, e interventi economici straordinari, in vigore dal 10 agosto 2024 ci sono anche alcuni chiarimenti in merito all’IVA delle ASD e SSD.
In particolare, l’articolo 3 del decreto ha lo scopo di chiarire che ai fini iva, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare ad applicare fino al 1° gennaio 2025 le disposizioni di cui all’articolo quattro, comma quattro del DPR n. 663 del 1972 che pone dette prestazioni fuori dal campo di applicazione dell’iva.
L’art 3 del Decreto prevede infatti che “fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtu’ di quanto previsto dall’articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle società sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto”
Questo significa che le disposizioni di cui all’art. 4 comma 4 del DPR 633/72, che escludono da IVA le operazioni rese dalle ASD agli associati per fini istituzionali, si applicano anche dalle società sportive dilettantistiche, per cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da SSD a favore dei soci possono beneficiare dello stesso regime di decommercializzazione IVA previsto per le ASD.
Tale esclusione sarà possibile solo fino alla data di entrata in vigore dell’art. 5 comma 15-quater del DL 146/2021, che dal 1° gennaio 2025, elimina il regime di “decommercializzazione” in quanto incompatibile con la direttiva IVA.
A partire dal 1° gennaio 2025 verrà quindi meno la previsione del fuori campo iva e le prestazioni rese dalle associazioni e dalle società sportive in esame saranno esenti da iva a condizione che gli statuti prevedano che non siano distribuibili utili, condizione questa che qualifica gli enti come soggetti non lucrativi.
La norma poi fa salvi i comportamenti pregressi dei contribuenti, ossia quelli adottati prima del 10 agosto 2024, data di entrata in vigore del nuovo decreto.
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