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Novità Credito di Transizione 5.0

E stata attivata dal 7 Agosto scorso la piattaforma per le domande relative al Credito Transizione 5.0 .

il Piano Transizione 5.0 riconosce un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate nel territorio italiano, e nello specifico per progetti di innovazione che riducano i consumi energetici.

Attenzione a partire dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» è accessibile dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.

 

 1) Credito d’imposta transizione 5.0, ultime modifiche:

Il credito di imposta transizione 5.0 è contenuto nell’art 38 del Decreto n 14/2024 con ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR.

È stato integrato con alcune precisazioni; in particolare, le modifiche introdotte sono le seguenti:

  • si chiarisce che gli investimenti agevolabili, ammessi al credito di imposta, devono essere effettuati – al posto della generica dicitura “negli anni 2024 e 2025″ – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;
  • vengono modificate le tempistiche delle comunicazioni del GSE al Ministero delle imprese e del made in Italy: da quotidiana a mensile;
  • viene ricompresa, tra le comunicazioni periodiche tra GSE e Ministero, quella volta a dimostrare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
  • infine, si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all’Agenzia delle Entrate solo nel caso in cui, la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti.

 

2) Credito d’imposta transizione 5.0, quali investimenti sono agevolabili:

  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

La riduzione dei consumi energetici di cui all’articolo 4, comma 1, è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili grazie agli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio, assicurando una continuità rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, attraverso indicatori di prestazioni energetica.

Per le imprese attive, ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, e che quindi non dispongono di dati per la misurazione diretta, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.

Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

  • la determinazione, rispetto a ciascun investimento nei beni, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
  • la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento;
  • la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi.

 

3) Credito d’imposta transizione 5.0,  sono escluse dal beneficio:

  • Le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • Le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • Le imprese che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

4) Credito d’imposta transizione 5.0, misura del beneficio:

Il credito d’imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti nell’ambito di ciascun progetto di innovazione:

nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel

  • territorio nazionale non inferiore al 3 per cento, o in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento;
  • nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 10 per cento ;
  • nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 25 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento.
  • importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione;
  • un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione.

 

5) Credito d’imposta transizione 5.0, modalità di presentazione della domanda:

Per l’accesso al beneficio, per il riconoscimento del credito di imposta, pari a 1.039,5 milioni di euro per l’anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, l’impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare:

  • il soggetto beneficiario,
  • il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento,
  • gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare,
  • l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, nonché l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti all’articolo 18.

La comunicazione preventiva è corredata, tra l’altro, dalla certificazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a).

Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili.

 

A seguito dell’avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’impresa deve trasmettere una comunicazione, contenente:

  • gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti.

A seguito del completamento del progetto di innovazione ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento.

 

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