Skip to content

Volontari nello sport: rimborsi a forfait nel nuovo DL.

La Camera ha approvato il ddl di conversione del Dl 71 del 2024 che introduce, nel lavoro, una serie di disposizioni urgenti in materia di sport, oltre che misure in tema di sostegno agli alunni con disabilità e di docenza.

La novità più rilevante interviene con l’art .3,  su un punto sostanziale introdotto dalla riforma dello sport, ovvero la netta distinzione tra prestazioni di lavoro  subordinato e  attività  di volontariato in ambito sportivo.

Si prevede ora, pur mantenendo il divieto di remunerazione dei volontari,   la possibilità di riconoscere agli stessi

  • rimborsi forfettari  ( cioè non dettagliati sulla base di note spese);
  • per le spese sostenute,  per attività svolte anche nel proprio comune di residenza;
  • fino a 400 euro mensili.

La possibilità è limitata ai casi di  attività durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.

Tali erogazioni saranno possibili a condizione che  l’associazione o società dilettantistica  adottino  preventivamente una  delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso .

Diverrebbe poi necessario  da part dell’ente   comunicare i  nominativi  dei volontari interessati  – con relativi importi percepiti ,  tramite RASD entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono svolte le prestazioni,  a cura dell”associazione o ente, come già previsto per i direttori di gara.

Giova ricordare che i rimborsi forfettari – al pari dei rimborsi spese analitici e documentati – non concorrono alla formazione del reddito.

l comma 2 dell’art 3  riguarda invece i pubblici dipendenti e intende favorire il reclutamento nella PA di giovani.

Si prevede che per le prestazioni di lavoro sportivo fino all’importo complessivo dei corrispettivi di 5.000 euro annui sia sufficiente la comunicazione preventiva alla amministrazione di appartenenza.

Nello specifico la modifica interviene direttamente sul d.lgs. n. 165/2001  in quanto inserisce tra le deroghe generali appunto prestazioni di lavoro marginale.

Infine, il decreto abroga la previsione dell’art. 53 co. 2 T.U.I.R., che includeva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da prestazioni lavorative non subordinate o coordinate e continuative. Questa abrogazione lascia spazio a nuove interpretazioni riguardo l’ammissibilità del lavoro sportivo autonomo occasionale o atipico.

Anche per questa novità diviene molto probabile l’emanazione di una circolare esplicativa  da parte dell’Agenzia delle Entrate per chiarire questi  nuovi aspetti fiscali e risolvere eventuali dubbi interpretativi, anche in rapporto  alle norme del Terzo Settore.

Se hai dubbi, contattaci via mail a segreteria@capitaladvisory.net oppure chiamaci al numero +39 06 8088554.

Non accontentarti: rimani aggiornato e seguito come una grande impresa con il supporto professionale di Capital Advisory.

Torna su