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Trust: caratteristiche e finalità

Il trust è uno strumento giuridico di origine anglosassone, importato in Italia attraverso la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, ratificata con la legge n. 364 del 1989, e successivamente integrato nel sistema giuridico italiano.

Il trust si configura come un rapporto giuridico in cui un soggetto, detto “disponente” (settlor), trasferisce la proprietà di beni o diritti a un altro soggetto, il “trustee”, il quale ha il compito di amministrarli nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. I beni in trust sono separati dal patrimonio personale del trustee e non possono essere aggrediti dai suoi creditori personali.

In Italia, il trust è utilizzato in vari contesti, tra cui:

  1. Pianificazione Patrimoniale e Successoria: Il trust è utilizzato per gestire e proteggere il patrimonio familiare, garantendo che i beni siano trasmessi ai discendenti secondo le volontà del disponente.
  2. Protezione dei Beni: Viene impiegato per proteggere i beni da potenziali creditori, separando il patrimonio personale da quello destinato a specifici scopi.
  3. Scopi Benefici e Filantropici: È utilizzato per gestire fondi destinati a opere di beneficenza o a sostenere cause sociali.
  4. Operazioni Commerciali: In ambito commerciale, il trust può essere utilizzato per facilitare operazioni finanziarie complesse, come la gestione di fondi di investimento o la realizzazione di operazioni di leveraged buyout.

L’Italia, non avendo una legislazione interna specifica sul trust, fa riferimento alla Convenzione dell’Aja, la quale stabilisce che i trust istituiti secondo la legge di uno Stato firmatario devono essere riconosciuti in Italia. La giurisprudenza italiana ha contribuito a chiarire diversi aspetti pratici e operativi del trust, con particolare attenzione alla validità, ai poteri del trustee e alla protezione dei beneficiari.

Nonostante la sua utilità, il trust ha suscitato critiche riguardanti il rischio di utilizzo per scopi illeciti, come l’evasione fiscale o il riciclaggio di denaro. Tuttavia, con una regolamentazione adeguata e un controllo rigoroso, il trust può rappresentare un efficace strumento giuridico per la gestione e la protezione del patrimonio. Gli elementi che caratterizzano l’istituto giuridico del trust sono:

  1. Disponente (Settlor): La persona che istituisce il trust, trasferendo beni o diritti al trustee.
  2. Trustee: Il soggetto che accetta di amministrare i beni in trust secondo le indicazioni del disponente.
  3. Beneficiario: La persona o le persone che beneficeranno dei beni o dei frutti dei beni in trust.
  4. Oggetto del Trust: I beni o i diritti trasferiti al trust.
  5. Atto di Trust: Il documento che formalizza la costituzione del trust, specificandone termini, condizioni, e finalità.

Esistono inoltre diverse tipologie di  Trust tra cui ricordiamo il trust discrezionale in cui Il trustee ha discrezione su come e quando distribuire i beni ai beneficiari; quello fisso in cui Il trustee è vincolato a distribuire i beni secondo termini specifici definiti nell’atto di trust. e infine il  trust di scopo, istituito per il raggiungimento di un obiettivo specifico, non direttamente per beneficiare individui specifici.

Poiché l’Italia non ha una legislazione specifica sul trust, si utilizza la legge di uno Stato che riconosce il trust (ad esempio, Regno Unito, Jersey, etc.).

Per costituire un trust si deve redigere un atto che stabilisce i beni trasferiti, il ruolo e i poteri del trustee, i beneficiari e le modalità di distribuzione e le finalità.

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