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Rimanenze di magazzino: le novità con la Legge di bilancio 2024

Contabilità
1. Acconto IVA 2023
2. Legge di Bilancio 2024
3. Legge di Bilancio 2024: aumento aliquote IVIE e IVAFE.
4. Certificazione unica 2024: invio entro il 18 marzo.
5. Dichiarazione dei redditi 2023: presentazione tardiva entro il 28.02.2024.
6. Conguaglio dell’Imu 2023, versamenti entro il 29 febbraio.
7. Le principali misure del Decreto Milleproroghe.
8. Riforma dello sport in ambito fiscale/contributivo.
9. Dichiarazione IVA 2024: invio entro il 30 aprile.
10. Le cause di esclusione modelli ISA 2024 per l’anno d’imposta 2023.
11. Decreto “Adempimenti”.
12. Le nuove sanzioni per le dichiarazioni iva.
13. Contributi Enasarco: scadenza 20 maggio per la I^ rata 2024.
14. Escluse dalla tassazione le quote per tesseramento e attività per le APS.
15. Ferie non godute in scadenza il 30 giugno, diritti e tempi di fruizione.
16. Sponsorizzazioni sportive, via alle richieste del credito d’imposta.
17. Diritto Camerale 2024: il pagamento slitta al 31 luglio.
18. Rimanenze di magazzino: le novità con la Legge di bilancio 2024

I commi 78-85 dell’art. 1 della Legge del 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) offrono alle imprese la possibilità di allineare i valori delle rimanenze di magazzino in bilancio a quelli reali, recuperando eventuali inesattezze storiche. Si tratta di un’opportunità che non si presentava dal 1999.

La norma segue le linee guida stabilite dall’articolo 7, commi 9-14, della Legge 488/1999 e dalla Legge 289/2002, sebbene quest’ultima fosse circoscritta all’adeguamento delle registrazioni contabili. È quindi possibile fare riferimento alle interpretazioni precedenti per comprendere a fondo il vantaggio di questa opportunità.

La regolarizzazione è tuttavia onerosa, in quanto comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva e, se applicabile, anche dell’IVA.

I destinatari principali di questa misura sono gli “esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali”, meglio conosciuti come OIC adopter.

A differenza delle precedenti sanatorie, la Legge di Bilancio 2024 non pone limitazioni per le imprese soggette agli Indicatori Sintetici di Affidabilità – ISA, mentre esclude espressamente i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi IAS.

Il comma 78 specifica che è possibile adeguare le scorte iniziali dei beni menzionati nell’articolo 92 del Tuir, che include:

  • Prodotti finiti
  • Merci
  • Materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili.

Non rientrano, invece, in questa regolarizzazione:

  • le scorte iniziali di lavori, forniture e servizi
  • le materie prime, beni e semilavorati acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

L’adeguamento si applica solamente per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, che generalmente corrisponde alle esistenze iniziali al 1° gennaio dello stesso anno, per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare 2023.

Le opzioni per l’adeguamento sono due, come specificato nel comma 79:

  • Eliminazione di esistenze iniziali in eccesso rispetto ai valori reali (comma 80), che può essere totale o parziale, a seconda delle necessità di adeguamento ai valori/quantità reali
  • Registrazione di esistenze iniziali precedentemente omesse (comma 81).

Analizziamo più attentamente le due modalità, che comportano diverse procedure di applicazione e hanno diversi impatti sull’imposizione fiscale.

ELIMINAZIONE DI ESISTENZE INIZIALI

La prima modalità di regolarizzazione delle rimanenze di magazzino prevista dalla Legge di Bilancio 2024 consente alle imprese di correggere eventuali sopravvalutazioni del magazzino. Questa procedura si applica quando le quantità o i valori registrati a bilancio superano le effettive giacenze fisiche e consistenze di valore al 1° gennaio 2023.

In pratica, le aziende hanno la possibilità di adeguare le loro esistenze iniziali eliminando le quantità e/o i valori che risultano superiori a quelli reali, restituendo così veridicità alla propria situazione patrimoniale.

L’eliminazione può essere totale, qualora le quantità e valori contabili siano riportati a quelli di giacenza fisica, o parziale, in caso di una riduzione che non rifletta interamente le giacenze effettive.

L’onerosità della regolarizzazione si concretizza nel versamento di due tipi di imposte:

  • IVA: si calcola applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare ottenuto dalla moltiplicazione del valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione. Quest’ultimo è stabilito per le diverse attività con decreto dirigenziale.
  • Imposta sostitutiva: corrisponde al 18% della differenza tra l’ammontare calcolato ai fini dell’IVA e il valore eliminato. Questa imposta sostituisce IRPEF, IRES e IRAP che sarebbero dovute su quel maggior valore iniziale registrato a bilancio.

REGISTRAZIONE DI ESISTENZE INIZIALI

La seconda modalità di regolarizzazione permette invece alle imprese di iscrivere nel bilancio quelle giacenze di magazzino che, per qualsiasi motivo, non erano state precedentemente contabilizzate. Questo può avvenire quando, a seguito di un inventario fisico, si scopre che vi sono più beni in magazzino rispetto a quelli che erano stati registrati nei libri contabili. L’impresa deve dunque rettificare il bilancio aggiungendo le rimanenze omesse, garantendo così una rappresentazione veritiera del patrimonio aziendale.

Non è invece contemplata l’iscrizione di valori maggiori relativi a beni già presenti in contabilità, perché questo caso si configura come una rivalutazione, come definito dalla circolare 115/2000. Ne consegue che non sia possibile regolarizzare le giacenze nei casi di errata e sottostimata determinazione del costo e dedurne i relativi costi omessi.

Anche questa modalità di regolarizzazione comporta il versamento di un’imposta sostitutiva, calcolata al 18% sul valore delle rimanenze iscritte. L’IVA non è invece dovuta in questo caso e sarà applicata al momento della vendita dei beni iscritti.

Modalità e termini di adeguamento delle esistenze di magazzino

Il comma 82 stabilisce che la richiesta di adeguamento del magazzino avviene direttamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, da presentarsi con i modelli Redditi 2024 e IRAP 2024.

I versamenti dovranno essere effettuati in due rate, con le consuete scadenze delle imposte sui redditi, il 1° luglio 2024 per la prima rata e il 2 dicembre 2024 per la seconda rata.

Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi (comma 84).

Sia l’IVA sia l’imposta sostitutiva versate a seguito della regolarizzazione non saranno deducibili ai fini delle imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP), riflettendo la natura “sostitutiva” di tale imposizione rispetto a quelle ordinarie che sarebbero state applicabili.

 

Effetti dell’Adeguamento delle Rimanenze di Magazzino

L’adeguamento delle rimanenze di magazzino previsto dalla Legge di Bilancio 2024 comporta effetti significativi sia a livello civilistico sia fiscale, nonché in ambito sanzionatorio e penale.

Riconoscimento civilistico e fiscale. I nuovi valori delle rimanenze, risultanti dall’adeguamento, saranno riconosciuti ufficialmente ai fini civilistici e fiscali. Tali valori saranno considerati validi per la compilazione dei modelli Redditi 2024, IRAP 2024 e ISA 2024, consolidando la trasparenza e l’aderenza alla realtà patrimoniale dell’impresa.

Non rilevanza a fini sanzionatori. I valori adeguati non potranno essere usati dall’Amministrazione finanziaria per eventuali accertamenti sanzionatori relativi ai periodi d’imposta precedenti il 2023. In altre parole, l’adeguamento operato crea una sorta di “franchigia” per eventuali errori passati nella valutazione delle rimanenze.

E la regolarizzazione delle giacenze non inciderà nemmeno in termini di sanzioni civilistiche e amministrative relative alla tenuta delle scritture contabili, alla presentazione di dichiarazioni non veritiere o all’omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili.

Tuttavia, non avrà effetto sui procedimenti di verifica e accertamento, sulla riscossione delle imposte dovute, o sui contenziosi notificati prima del 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della nuova legge.

Limitazioni della Copertura Sanzionatoria. Si ritiene, ma questo punto necessita di futuri chiarimenti, che l’adeguamento non dovrebbe costituire notizia di reato né ammissione di responsabilità penale, a meno che ulteriori indagini non siano avviate dall’autorità giudiziaria in casi specifici, come in situazioni di fallimento.

L’esenzione da sanzioni non esonera comunque gli amministratori o i revisori dalle loro responsabilità legali, come previsto dagli artt. 2393 e 2395 del Codice Civile, che rimangono pertanto esposti a possibili azioni legali da parte dei soci o in seguito a revisioni e controlli.

 

Conclusione

In sintesi, la possibilità di rettificare il valore delle rimanenze di magazzino introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 offre alle aziende un’importante opportunità di migliorare la trasparenza del bilancio aziendale, allineando le rilevanze contabili alla situazione reale e correggendo eventuali inesattezze storiche.

Per assicurarsi che ogni azione sia conforme e strategicamente ponderata, la consulenza professionale di un professionista qualificato, esperto in contabilità e fiscalità d’impresa, è il percorso consigliato.

 

Se hai dubbi, contattaci via mail a segreteria@capitaladvisory.net oppure chiamaci al numero +39 06 8088554.

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