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Ferie non godute in scadenza il 30 giugno, diritti e tempi di fruizione.

Contabilità
1. Acconto IVA 2023
2. Legge di Bilancio 2024
3. Legge di Bilancio 2024: aumento aliquote IVIE e IVAFE.
4. Certificazione unica 2024: invio entro il 18 marzo.
5. Dichiarazione dei redditi 2023: presentazione tardiva entro il 28.02.2024.
6. Conguaglio dell’Imu 2023, versamenti entro il 29 febbraio.
7. Le principali misure del Decreto Milleproroghe.
8. Riforma dello sport in ambito fiscale/contributivo.
9. Dichiarazione IVA 2024: invio entro il 30 aprile.
10. Le cause di esclusione modelli ISA 2024 per l’anno d’imposta 2023.
11. Decreto “Adempimenti”.
12. Le nuove sanzioni per le dichiarazioni iva.
13. Contributi Enasarco: scadenza 20 maggio per la I^ rata 2024.
14. Escluse dalla tassazione le quote per tesseramento e attività per le APS.
15. Ferie non godute in scadenza il 30 giugno, diritti e tempi di fruizione.
16. Sponsorizzazioni sportive, via alle richieste del credito d’imposta.
17. Diritto Camerale 2024: il pagamento slitta al 31 luglio.
18. Rimanenze di magazzino: le novità con la Legge di bilancio 2024

Entro il 30 giugno prossimo il datore di lavoro deve verificare il monte ferie goduto da ciascun lavoratore  nel 2022  e,  se  queste non vengono fruite interamente,  dovranno essere  versati  i contributi previdenziali,  da versare entro il 21 agosto 2024. Si ricorda infatti che quello delle ferie è un diritto irrinunciabile per il lavoratore e vige il divieto di monetizzazione per il periodo di minimo di 4 settimane. Occorre inoltre  fare attenzione al  conteggio delle ferie  nei casi di assenze, modifiche contrattuali e all’ istituto delle  c.d. “ferie solidali”,  di recente istituzione. In caso di violazione , oltre all’anticipazione dei contributi previdenziali correlati alle ferie , il datore di lavoro sarà passibile anche di sanzioni amministrative. Si ricorda che tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).

I giorni di astensione dal lavoro sono previsti dalla legge. A stabilire il diritto alle ferie è il comma 2 dell’art. 2109 del Codice Civile, secondo il quale il lavoratore, dopo un anno di ininterrotto servizio, ha diritto ad un periodo di ferie:

  • retribuito;
  • possibilmente ininterrotto;
  • nel tempo stabilito dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore.

Il diritto alle ferie trova  ulteriore rafforzamento nel D.Lgs n. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro. In particolare, l’art. 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale (può avere una durata minima superiore) possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).
Va sottolineato che il periodo feriale  essere goduto come segue:

  1.  per almeno 2 settimane nel corso dell’anno di maturazione e,
  2.  per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.  Ciò significa che entro il 30 giugno 2023 dovranno essere godute le ferie maturate nel 2021.
  3. Invece, quelle eccedenti le 2 settimane maturate nel 2021 possono essere dilazionate o monetizzate.

Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda ma  nel caso il lavoratore si rifiuti di fruire  dell’intero periodo obbligatorio,  è possibile  per il datore di lavoro collocarlo in ferie forzate per evitare sanzioni.

L’eventuale insorgenza dell’obbligazione contributiva sulle ferie non godute va verificata mese per mese, in particolare nel caso di un  diverso termine per la fruizione delle ferie, che può essere previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale.

Va anche considerato in modo particolare il fatto  che il termine  per l”assolvimento dell’obbligazione contributiva, resta sospeso nei casi  di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla  legge (v. messaggio Inps n. 18850/2006) e ricomincia a decorrere  dalla data di ripresa dell’attività lavorativa. Nell’Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che rientrano tra i periodi che costituiscono legittimo impedimento la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga.

Sono diverse le conseguenze per i datori di lavoro che non permettono ai propri dipendenti la fruizione delle ferie non ancora godute.

I datori di lavoro, inoltre, sono puniti con sanzioni amministrative che variano a seconda della gravità della violazione e del numero di dipendenti coinvolti.

Gli importi delle sanzioni sono stati stabiliti dalla legge n. 66/03art. 18 bis, comma 3, e maggiorati del 20 per cento dalla Legge di Bilancio del 2019:

  • da 120 a 720 euro per le violazioni relative ad un solo anno e che riguardano al massimo 5 lavoratori;
  • da 480 a 1.800 euro per le violazioni che si sono verificate per almeno due anni e hanno coinvolto più di 5 lavoratori;
  • da 960 a 5.400 euro per le violazioni che si sono verificate per più di 4 anni oppure hanno coinvolto almeno 10 lavoratori.

In primo luogo sono tenuti al pagamento dei relativi contributi previdenziali aggiuntivi. Devono, infatti, versare all’INPS i contributi sulle ferie maturate e non godute dal dipendente entro la scadenza del 20 agosto 2024.

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