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Conferma misure protettive: ruolo e parere dell’Esperto

I presupposti richiesti per il provvedimento della conferma delle misure protettive e cautelari devono essere congruenti ai criteri di proporzionalità e idoneità. Questo significa che le misure devono essere applicate in ordine al rispetto dell’equilibrio degli interessi dei creditori e alla salvaguardia della continuità dell’azienda e dei posti di lavoro in modo da poter supportare le trattative per tentare il percorso di risanamento dell’impresa.

Il giudizio di conferma delle misure protettive e cautelari deve dunque basarsi sulla verifica della copiosa documentazione, che l’imprenditore è tenuto ad inserire nella piattaforma telematica, conforme a quanto prescritto dagli articoli 17 e 19 CCI e sull’ identificazione di tre presupposti cardine, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 e 19 comma 4 CCI:

  1. La presenza di condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario predisponenti alla crisi o all’insolvenza aziendale.
  2. La plausibilità di un percorso di risanamento dell’impresa.
  3. La funzionalità delle misure sollecitate per il successo delle trattative.

Il giudice, sentito il parere dell’esperto, dovrà pronunciarsi sull’adozione delle misure richieste tenendo in considerazione l’interesse dei creditori e l’interesse del debitore alla prosecuzione dell’attività d’impresa.

In questa fase assume un ruolo cruciale anche l’attività dell’Esperto nominato che, ai sensi dell’art. 19 c. 4 CCI deve rendere il proprio parere sulla funzionalità delle stesse al buon esito delle trattative;

Si specifica che il parere dell’esperto deve includere:

  • Il controllo del deposito di tutta la documentazione prescritta e, di conseguenza, la congruità dei documenti depositati, in particolare del piano di risanamento e dell’attestazione dell’imprenditore circa la risanabilità dell’impresa.
  • La valutazione della struttura organizzativa, amministrativa e contabile dell’impresa, in conformità all’articolo 2086 del codice civile (cosiddetti ‘adeguati assetti‘).
  • la circostanza che risultino avviate trattative in corso con i creditori, descrivendo lo stato delle stesse.
  • La considerazione dell’incidenza delle misure protettive sui diritti di terzi e che le stesse risultano funzionali allo svolgimento delle trattative ed al risanamento della crisi, potendo eventuali iniziative assunte da singoli creditori pregiudicare l’attuazione del piano proposto;
  • un giudizio positivo riguardo alla effettiva e concreta fattibilità giuridica ed economica del piano ed a ritenere ragionevolmente perseguibile l’obiettivo del risanamento della crisi di impresa;

Inoltre, è fondamentale che l’esperto faccia chiarezza sulle attuali trattative e rapporti tra il debitore e i creditori destinatari dell’istanza specifica.

Il parere l’esperto deve anche valutare l’esito  del test pratico e sulla risanabilità dell’impresa. Altra attività di estrema rilevanza da parte dell’Esperto è l’analisi approfondita del piano di risanamento, redatto dall’imprenditore prima o durante la composizione negoziata per comprendere l’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali.

Questa fase della procedura di composizione negoziata appare dunque delicata e complessa che riguarda la valutazione di diversi aspetti più strettamente tecnici e giuridici che coinvolgono una pluralità di attori coinvolti e interessi da tutelare e bilanciare. Per questo motivo la legge prevede espressamente che l’Esperto prima dell’accettazione dell’incarico deve valutare se la propria professionalità, competenza e disponibilità di tempo sia adeguata per seguire la procedura, eventualmente avvalendosi di un vero e proprio team e con organizzandosi con l’ausilio di altri professionisti come accade sovente negli incarichi di Curatela nelle procedure di liquidazione giudiziale.

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