Con il Provvedimento n 422344 del 21 novembre l'Agenzia delle Entrate detta le regole per un…
Decreto “Adempimenti”.
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Decreto “Adempimenti”.
Dopo i recenti chiarimenti sulle dichiarazioni fiscali (circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024), l’Agenzia torna sul pacchetto di norme finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario, introdotte dal Decreto Adempimenti (Dlgs n. 1/2024. La circolare n. 9/E del 2 maggio 2024)
Si focalizza sulle misure connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali e agli strumenti elettronici di pagamento, nonché sui periodi di invio delle comunicazioni e degli inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Semplificazioni relative ai pagamenti
In primis, sono stabiliti nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps. L’articolo 8 del decreto Adempimenti prevede, in particolare:
- la possibilità di rateizzare fino al 16 dicembre (in precedenza fino a novembre) i versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto (max 7 rate);
- l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.
Le novità riguardano tuttavia anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Pur demandando l’attuazione a specifici provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, infatti, il decreto Adempimenti prevede:
- per i versamenti che siano ricorrenti, rateizzati e predeterminati, la possibilità di disporre in via preventiva, su un conto di pagamento aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future (articolo 17)
- l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24.
Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie
Per il depositario delle scritture contabili è introdotta la possibilità, in caso di inerzia del cliente, di comunicare all’Agenzia delle entrate il recesso dal proprio incarico (articolo 4). L’obiettivo della disposizione è evitare che, in caso di controlli in loco, gli organi verificatori si rechino presso un depositario in sostanza ormai cessato. Al contempo si fornisce all’ex-depositario la possibilità di liberarsi, anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, dall’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente.
Trascorsi 60 giorni dall’avvenuta cessazione dell’incarico senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare la comunicazione, pertanto, sarà l’ex-depositario che, previa comunicazione allo stesso contribuente dell’intenzione di avvalersi di tale facoltà, provvederà ad effettuare la comunicazione secondo le modalità e tempistiche stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2024.
Chi è tenuto all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, inoltre, lo fa “a regime” con cadenza semestrale (articolo 12). Le scadenze di trasmissione, stabilite da ultimo con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2024, sono:
- il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre dell’anno stesso
- il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.
Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti
Per effetto di quanto previsto all’articolo 10, l’Agenzia delle entrate, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non può inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno:
- 1° agosto – 31 agosto
- 1° dicembre – 31 dicembre.
Tra gli atti interessati dalla disposizione vi rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo.
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